Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16846 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36452-2019 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO
BAZZONI N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLO ALLENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CELESTINO CARDINALE;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA di TRAPANI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 519/2019 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata
il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Marsala, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’appello proposto da L.A. nei confronti della Prefettura di Trapani e avverso la sentenza del competente Giudice di pace, il quale aveva disatteso l’opposizione avanzata dal predetto avverso il decreto prefettizio con il quale era stata ordinata la confisca di autovettura di proprietà dello stesso, per il mancato adempimento degli obblighi di attivazione dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, di cui al verbale elevato il 16/3/2016, al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione;
considerato, in via di preliminarietà, che il ricorso per cassazione del L. risulta essere stato notificato all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Trapani, invece che, come dovuto per legge, all’Avvocatura Generale dello Stato;
ritenuto che la controparte è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (in ipotesi, peraltro, di ricorso in cassazione, presso l’Avvocatura Generale in Roma), nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca (Sez. 2, n. 24032, 30/10/2020, Rv. 659396; ma già Cass. n. 5212/2008 e n. 18849/2012).
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo con nuova proposta e con ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021