Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16846 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5210-2014 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO LUCCHETTI e ALESSANDRO

LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANDREA ROSSI, e LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

e contro

R.I., R.V., IMPRESA ING S.S. S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

sul ricorso 9294-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato CESARE MANCINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO FIUMANO’;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANDREA ROSSI e LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

e contro

R.I., R.V., A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 869/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/10/2013, R.G.N. 69/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto dei ricorsi e per l’istanza di rinvio si

rimette alla Corte;

uditi gli Avvocati SILVIA PARASCANDALO, per delega avvocato

ALESSANDRO LUCCHETTI, e FRANCESCO PAOLETTI per delega avvocato CARLO

FIUMANO’;

udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’azione di regresso proposta dall’Inail, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 a seguito dell’infortunio a cui era seguita la morte dell’assicurato B.S. con condanna dei soci illimitatamente responsabili della snc Edilintonaci R.I. e R.V., quali datori di lavoro del lavoratore deceduto e subappalatori della soc Impresa S.S. in liq. quale committente dell’ing. A.S. quale responsabile della sicurezza.

La Corte ha escluso la responsabilità del lavoratore deceduto non ravvisando l’ipotesi del rischio elettivo per essersi il B. avventurato su un balcone privo di protezioni al fine di togliere i residui di malta sul muro appena eretto. Ha osservato, infatti, che il B. aveva rimosso le tavole di legno inchiodate ai due pilastri della porta finestra che dava sul balconcino privo di qualsiasi protezione, avendo ricevuto l’ordine dal caposquadra di rimuovere i residui di malta e che, inoltre, era emersa la prassi abitualmente seguita dalla ditta R. della rimozione delle tavole appoggiate o fissate in maniera precaria alle colonne della porta finestra per realizzare i muri di loro competenza, prassi che aveva indotto il B. a considerare normale la lavorazione sul balconcino in assenza di protezione. Ha affermato, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra il lavoro svolto in assenza di opere di protezione sul balcone e la precipitazione al suolo.

Circa la responsabilità dell’ing. A. la Corte ha osservato che non era oggettivamente inaccessibile il balconcino, privo di ogni protezione, in quanto l’appoggio alla finestra di tre tavole in croce ed il precario fissaggio delle stesse alle colonne con chiodi agevolmente schiodabili, era del tutto inadeguato ed in palese violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24, comma 1; che tale situazione di fatto era funzionale a rendere possibile la prassi, abitualmente seguita dalla ditta R. per realizzare i muri, di rimuovere l’tavolati, prassi conosciuta e tollerata dal responsabile della sicurezza determinando per ciò stesso una corresponsabilità per colpa specifica professionale e che ciò era coerente sia con l’autorizzazione data dall’ing. quella mattina all’esecuzione di lavori, sia con la richiesta di applicazione della pena nel giudizio penale per l’imputazione di omicidio colposo. Ha affermato poi che la responsabilità dell’ing. A. determinava la corresponsabilità della committente soc S.S. a norma dell’art. 2049 c.c. stante il fatto illecito dei suoi preposti l’ing. A. ed il capo cantiere N..

Quanto, infine alla correttezza della quantificazione dell’indennità corrisposta dall’Inail ha rilevato che in assenza di precise contestazioni, la somma liquidata doveva ritenersi conforme ai criteri enunciati dalla legge.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’ A. con quattro motivi. La soc S.S., in persona del liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo, ha proposto controricorso con ricorso incidentale. In entrambi ricorsi si è costituito l’Inail. Sono rimasti intimati i R. ed il N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Va, in primo luogo, rilevato, che non può essere accolta la richiesta di rinvio dell’udienza proposta dal difensore del ricorrente A. per essere lo stesso impossibilitato ad essere presente all’udienza poichè partecipante negli Stati Uniti d’America ad un seminario sulla cosiddetta Intelligenza artificiale nell’ambito della manifestazione di Las Vegas del CES 2020.

Va rilevato infatti che ha partecipato all’odierna udienza fissata per la decisione l’avv. Silvia Parascandolo per delega dell’avv. Alessandro Lucchetti. In assenza di specifiche ed espresse limitazione dei potere di quest’ultima deve ritenersi che fosse dotata di tutti i poteri per discutere la causa in sostituzione dell’avv. Lucchetti.

4. Con il primo motivo il ricorrente A. denuncia violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 24 per aver la Corte erroneamente affermato l’inidoneità dello sbarramento posto all’accesso al balconcino con le tavole di legno. Deduce che la norma imponeva esattamente quanto fatto eseguire per garantire l’inaccessibilità al balconcino.

5. Con il secondo, terzo e quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte affermato l’insufficienza della chiusura e dell’agevole schiodabilità (n. 2) per aver tollerato che la Edilintonaci procedesse abitualmente a spostare e rimuovere i parapetti non essendo tale prassi significativa della violazione delle norme sulla sicurezza (n. 3) per aver tratto argomenti dall’autorizzazione data all’esecuzione dei lavori interni e dal patteggiamento in sede penale.

6. Con il primo motivo la soc S. in liq. denuncia violazione dell’art. 2049 c.c..

Deduce che nessuna prova era emersa circa l’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate e che l’ A. aveva dato disposizioni di lavorare all’interno e di loro iniziativa i lavoratori della Edilintonaci, senza autorizzazione, avevano provveduto a rimuovere i tavolati che essa committente non aveva mai dato disposizioni all’impresa subappaltatrice.

Lamenta che la responsabilità era da attribuirsi esclusivamente alla Edilintonaci non avendo mai essa dato direttive ai dipendenti della stessa.

7.Con il secondo motivo denuncia violazione D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 24, 16 e 10 rilevando che la S., per il tramite dell’ing A., aveva osservato tutte le misure di sicurezza, aveva vigilato,tenuto conto che era passato pochissimo tempo tra la rimozione delle tavole e l’infortunio,non risultando individuate neppure quale prescrizioni non erano state osservate.

Osserva, infine, che aveva presentato in data 17/12/2004 domanda di concordato preventivo omologato dal Tribunale con decreto del 5/7/2006 con la conseguenza che fin dalla data di presentazione della domanda si producevano gli effetti nei confronti dei creditori che non avrebbero potuto iniziare azioni esecutive restando, inoltre, sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali (L. Fall., art. 55).

8. Preliminarmente deve dichiararsi ‘inammissibilità dell’atto denominato controricorso e ricorso incidentale della scc S.S. perchè tardivo. A tal fine, poichè con tale atto difensivo la società non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 24155/2017); va pertanto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini di legge perchè l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tarcRia nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (Cass., Sez. 5, sent. n. 21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012).

Nel caso di specie la sentenza del giudice d’appello era stata notificata il 30/1/2014, mentre la soc S.S., soccombente dinanzi al Corte d’appello e destinataria della notifica del ricorso principale dell’ A., ha provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo il 1/4/2014, ben oltre il termine di 60 giorni.

9. Nel merito il ricorso dell’ A. va rigettato.

10. Circa l’adeguatezza delle tavole poste al fine di impedire l’accesso al balcone, privo di qualsiasi protezione, deve osservarsi che la Corte territoriale non si è limitata ad affermare l’inadeguatezza delle tavole al fine di impedire l’accesso al balcone privo di qualsiasi protezione, ma ha anche affermato la prassi abitualmente seguita dalla ditta R. di spostare le tavole per realizzare i lavori pur in assenza di protezioni. La Corte territoriale ha quindi affermato che “sicchè la conoscenza e tolleranza di tale prassi da parte del preposto alla sicurezza vale perciò solo a determinare una corresponsabilità per colpa specifica professionale”.

La decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, con la conseguenza che l’eventuale fondatezza della censura circa l’inadeguatezza delle tavole ad impedire l’accesso al balcone non vale a determinare l’accoglimento de ricorso ove risultino fondate anche le ulteriori argomentazioni della Corte territoriale che ha complessivamente valutato la responsabilità dell’ A. traendo argomenti anche dalla sentenza di patteggiamento nel giudizio penale per l’imputazione di omicidio colposo.

11. Deve poi osservarsi, con riferimento alle censure ricondotte dal ricorrente A. all’art. 360 c.p.c., n. 5, che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012. Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Con esso si è invero avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

Nella fattispecie, una ricostruzione del fatto pienamente sussiste e la decisione non è affetta dai vizi appena indicati; come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione.

Le censure del ricorrente A. risultano, in definitiva, intese a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso dell’ A. deve essere rigettato.

13. I ricorrenti A. e soc S. vanno condannati a pagare le spese processuali a favore dell’Inail.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione dei ricorsi sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso dell’ A.; dichiara inammissibile il ricorso della soc S.S. in Liq.; condanna entrambi i ricorrenti a pagare le spese processuali a favore dell’Inail liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e spese generali al 15%, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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