Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16845 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33346-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

32, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

Contro

G.F.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 26282/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che C.F. ricorre per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 26282 del 2019, che ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto dal medesimo C. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 2181 del 2018;

che la Corte d’appello, facendo applicazione della regola del foro del consumatore prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), si era dichiarata incompetente a decidere sulla domanda dell’avv. C. di pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta in favore di G.F.R. dinanzi al Tribunale di Locri e nel successivo giudizio d’appello dinanzi alla medesima Cotte d’appello di Reggio Calabria;

che la stessa Corte ha quindi disposto che la causa fosse riassunta dinanzi alla Corte d’appello di Catania, in quanto foro del consumatore (luogo di residenza del G.);

che con l’ordinanza n. 26282 del 2019 questa Corte ha confermato la pronuncia, sul rilievo della corretta applicazione della regola del foro del consumatore;

che il ricorrente in revocazione denuncia l’omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso per regolamento di competenza;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di ammissibilità del ricorso per revocazione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso denuncia errore revocatorio consistito nell’omessa pronuncia sul motivo del ricorso per regolamento di competenza, con il quale la parte lamentava che la Corte d’appello avesse dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del foro del consumatore, senza pronuncia sulla questione della “competenza per materia” in relazione alla domanda di pagamento di compensi inerenti prestazioni rese dinanzi ad uffici giudiziari diversi nell’ambito del medesimo territorio;

che l’ordinanza revocanda (Cass. n. 26282 del 2019) ha pronunciato sulla questione della competenza per territorio, che peraltro non era oggetto di censura;

che, invece, come emerge dalla lettura del ricorso per regolamento di competenza, la questione posta era un’altra, e cioè se fosse corretta la decisione di rimessione della causa dinanzi alla Corte d’appello di Catania anzichè dinanzi al Tribunale di Catania, a fronte della domanda cumulativa di pagamento di prestazioni professionali svolte dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria;

che il ricorso appare ammissibile in quanto ciò che è lamentato costituisce doglianza astrattamente compatibile con la richiesta revocazione, poichè alla base dell’omessa pronuncia in cui è incorsa questa Corte vi è una divergente rappresentazione del medesimo oggetto (ex plurimis, Cass. Sez. U n. 31032 del 2019; Cass. n. 26301 del 2018).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Seconda Sezione civile in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA