Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16845 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24605-2014 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66,

presso lo studio dell’Avvocato ORESTE PASCUCCI, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CLAUDIA TOSCANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

RONL1, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1819/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 05/11/2013, depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato MIGLIORATI FRANCESCO, difensore del ricorrente,

delega scritta dell’Avvocato TOSCANO CLAUDIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Locri, rigettava la domanda proposta da P.B. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità.

La Corte territoriale rilevava che la consulenza tecnica d’ufficio nuovamente disposta in appello – eseguita sugli atti in quanto il P. non si era presentato a visita nè aveva giustificato l’assenza nonostante l’inizio delle operazioni peritali fosse stato ritualmente comunicato alla udienza del 12 giugno 2012 – aveva ritenuto che l’assicurato non presentasse un grado di invalidità tale da incidere sulla sua capacità di lavoro, avuto riguardo alle sue attitudini, riducendola a meno di un terzo. Osservava, altresì, che le conclusioni cui era giunto il consulente nominato dal Tribunale non erano condivisibili in quanto, dopo aver ritenuto nell’elaborato peritale che la capacità di lavoro del P. non si era ridotta a meno di un terzo, poi, in sede di chiarimenti, aveva mutato opinione ancorando il giudizio positivo sulla sussistenza dell’invalidità nella misura richiesta dalla legge sulla scorta di due documenti non ritualmente prodotti in giudizio, senza sottoporre a nuova visita il periziando e riconoscendo una patologia psichiatrica neppure riferita in sede di anamnesi dal P..

Per la cassazione della decisione propone ricorso il P. sulla base di quattro motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 434 c.p.c. in quanto la Corte di merito erroneamente non aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’INPS perchè privo di specifici motivi.

Con il secondo mezzo viene denunciata violazione a falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. perchè l’INPS aveva contestato solo la decorrenza della accertata riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e non lo status di invalido in capo al P. come di evinceva dalla conclusioni rese dall’istituto in appello.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione ed erronea applicazione degli artt. 441 e 190 c.p.c. per avere la Corte di Appello fondato la propria decisione su una consulenza tecnica d’ufficio nulla perchè l’inizio delle operazioni peritati non era stato comunicato dal consulente con raccomandata A/R, comunicazione questa necessaria in quanto alla udienza prevista per giuramento ed il conferimento dell’incarico il difensore del P. non era presente.

Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la Corte di Appello aveva deciso sulla ricorrenza dello status di invalido del P. – dato questo ormai acquisito visto che l’INPS gli aveva riconosciuto in via amministrativa l’assegno ordinario di invalidità con comunicazione del luglio 2008, confermando detta provvidenza in via definitiva con comunicazione del 18 maggio 2011 – e non sulla decorrenza di tale status.

I primi due motivi di ricorso ed il quarto, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Dal contenuto della impugnata sentenza emerge in tutta evidenza che le censure mosse dall’INPS alla sentenza del Tribunale erano individuabili e, quindi, l’appello non era affatto generico. Del testo, conferma di ciò emerge dalla lettura stessa del motivo in cui il ricorrente dà atto che l’istituto aveva formulato l’eccezione di nullità dei chiarimenti resi dal consulente nominato in primo grado contestando le conclusioni ivi contenute in quanto fondate su documentazione medica non sufficiente a giustificare il cambio di orientamento rispetto all’elaborato peritale.

Inoltre, è di tutta evidenza che correttamente la Corte di merito ha valutato la ricorrenza o meno dello stato invalidante a decorrere dall’agosto 2005 in quanto l’INPS nelle conclusioni, aveva chiesto l’accoglimento dell’appello e “…per l’effetto statuire che l’odierno appellato non ha diritto alle prestazioni riconosciute dal Tribunale con decorrenza dell’1.8.2005″. E’, dunque, evidente che nessun giudicato poteva ritenersi formato in ordine alla sussistenza nei confronti del P. del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione richiesta ovvero sulla riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo.

Anche il terzo motivo è infondato. Risulta dalla impugnata sentenza che l’inizio delle operazioni peritali era stato comunicato dal consulente tecnico alla udienza del 12 giugno 2012 fissata per il giuramento ed il conferimento dell’incarico e tale comunicazione è rituale, a nulla rilevando l’assenza a detta udienza del difensore del P.. Peraltro, una volta comunicato l’inizio delle operazioni il consulente non era tenuto ad un analogo obbligo di comunicazione quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (per tutte cfr: Cass. n. 6195 del 18/03/2014). Infine, va anche rilevato che l’eventuale nullità della consulenza avrebbe dovuto essere eccepita nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione del CTU (v., tra le altre, Cass. 10 dicembre 2010, n. 24996, e Cass. 24 gennaio 2013, n. 1744) in conformità alla previsione generale dell’art. 157 c.p.c., comma 2. Nel caso in esame, invece, non risulta che il ricorrente abbia sollevato tempestivamente detta eccezione.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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