Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16844 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30299-2019 proposto da:

B.L.A., I.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO FRANCIA 177, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GIULIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO STELLA;

– ricorrenti –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato ONESTI ANDREA LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIA ASSUNTA;

– controricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO SPINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 958/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che I.C. e B.L.A. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 6 maggio 2019, che ha accolto l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 433 del 2015, e nei confronti dei sigg.ri I. e B. nonchè di D.S.S.;

che il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da S.R., e condannato la predetta alle spese;

che la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme ed ha condannato in solido gli appellati alle spese del giudizio di secondo grado;

che il ricorso è articolato in un unico motivo;

che gli intimati S. e D.S. resistono con separati atti di controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il controricorrente D.S. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contestare la decisione sulle spese di lite, che la Corte d’appello ha posto a loro carico, in solido con il D.S.;

che i ricorrenti, convenuti in giudizio dalla S. unitamente al D.S., e quindi appellati, evidenziano di non avere eccepito il difetto di giurisdizione nel giudizio di primo grado e di non avere domandato la conferma della sentenza di primo grado in appello, essendosi rimessi alla decisione della Corte d’appello;

che, infatti, il solo convenuto D.S. aveva sollevato l’eccezione e poi resistito in appello;

che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non sarebbe configurabile la soccombenza dei ricorrenti;

che il Collegio non condivide la proposta del relatore e ritiene, altresì, insussistente l’evidenza decisoria;

che i precedenti autorevoli richiamati nella proposta (Sezioni Unite nn. 3887 del 2019 e 23143 del 2018) hanno deciso sulle spese in ambito di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, e non contengono la condanna della parte che si era “rimessa al giudice” sulla questione di giurisdizione, ma si limitano a negare che detta parte avesse diritto alle spese, non potendosi considerare vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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