Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16844 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23857-2014 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DAVIDE TARSITANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura

speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1231/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 19/09/2013, depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore del controricorrente,

la quale si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 14 ottobre 2013, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vibo Valentia, riconosceva il diritto di G.D. all’assegno di invalidità ex lege n. 118 del 1971 a decorrere dal 1.1.2008 anzichè dal 1.1.2007 come statuito dal primo giudice in quanto, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva ritenuto che si dovesse far riferimento al reddito percepito dal G. per l’anno 2006 (superiore al limite stabilito dalla legge) e non per l’anno 2007 (in relazione al quale risultava non aver percepito alcun reddito) in applicazione del disposto del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 14 septies, comma 4, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 e del DM n. 533 del 1992, art. 1 secondo cui, ai fini della verifica del requisito reddituale doveva prendersi a riferimento il reddito dell’anno precedente ed i limiti reddituali stabiliti per l’anno in corso al momento dell’insorgenza del requisito sanitario.

Per la cassazione della decisione propone ricorso il G. sulla base di un unico motivo.

L’I.N.P.S. ha depositato procura per poter partecipare alla udienza di discussione.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 533 del 1992, art. 1 e del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, commi 4 e 5, (convertito in L. n. 33 del 1980) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) evidenziandosi che la disposizione applicata dalla Corte di Appello non opera quando la verifica del requisito reddituale necessario per il riconoscimento della prestazione in questione viene effettuata in sede giurisdizionale.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali condizionanti il riconoscimento del beneficio (nella specie, l’assegno mensile di assistenza di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13) debbono coesistere con l’erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali “il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, “è quello dell’anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (Cass. n. 8633 del 11/04/2014, Cass. n 17624 del 28/07/2010; Cass. n. 1664 del 25/01/2007).

Nel caso in esame il requisito reddituale sussisteva per l’anno 2007 – giusta certificato dell’Agenzia delle Entrate dal quale si evinceva che per il 2007 e per gli anni successivi il G. non aveva percepito redditi – come già correttamente ritenuto dal primo giudice.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – riconoscendo al G. il diritto all’assegno di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio 2007, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarando il diritto di G. all’assegno di invalidità L. n. 118 del 1971, ex art. 13 con decorrenza dal 1 gennaio 2007 e con condanna l’INPS al pagamento in favore del predetto dei relativi ratei oltre accessori come per legge.

Le spese dell’intero processo, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS in favore del G. e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Davide Tarsitano per dichiarato anticipo fattone.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di G.D. all’assegno di invalidità ex lege n. 118 del 1971 a decorrere dal 1 gennaio 2007 e condanna l’INPS al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori come per legge; conferma la statuizione delle spese del giudizio di primo grado come disposta nella sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 820/2011 del 22.9.2011; condanna l’INPS al pagamento delle spese del grado di appello liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% nonchè quelle del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione all’avv. Davide Tarsitano.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA