Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16843 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28984-2019 proposto da:

LCB SAS DI S.M.R. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CROCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) della CITTA’ METROPOLITANA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINO VITTORIO

BOTTINI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 117/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che LCB s.a.s. di S.M.R. & C. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 117/2019, pubblicata il 26 febbraio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Giudice di pace dei Lodi n. 157/2016, e nei confronti di ATS Città Metropolitana di Milano (già ASL di Lodi);

che il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso della società;

che il giudice d’appello ha rilevato la tempestività dell’opposizione, ha escluso che l’errore in cui era incorso il giudice di pace integrasse una delle ipotesi di rimessione ex art. 354 c.p.c., ha esaminato nel merito l’opposizione ed è pervenuto al rigetto della stessa, confermando l’ordinanza-ingiunzione n. 28331/15 del 6 ottobre 2015, che intimava alla società LCB il pagamento di Euro 2.119,85 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per avere trasportato una bovina che, alla visita ispettiva effettuata in data 15 gennaio 2015 dal personale veterinario presso l’ingresso dello stabilimento di macellazione Inalca s.p.a. in Ospedaletto Lodigiano, si presentava in decubito sternale con aree depilate estese e recenti a livello di costato sinistro, impossibilitata a deambulare e con arti posteriori addotti nella posizione cosiddetta “a rana”;

che il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo con il quale la società lamentava l’incompetenza per territorio dell’ASL di Lodi, e nel merito ha evidenziato che era provato che al momento della visita l’animale non fosse in grado di muoversi autonomamente senza sofferenza, e, per contro, non sussistevano elementi per ritenere che al momento del carico l’animale fosse idonei al trasporto; che il ricorso è articolato in due motivi;

che l’intimata ATS Città Metropolitana di Milano ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del primo motivo di ricorso;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente si dà atto dell’errore contenuto nella proposta di decisione, in cui il presente ricorso è stato indicato con RG n. 28982 del 2019, anzichè con RG n. 28984 del 2019;

che il Collegio reputa insussistente l’evidenza decisoria sulla questione, prospettata con il primo motivo, della incompetenza per territorio dell’Amministrazione che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, e dispone, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la rimessione della causa alla pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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