Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16842 del 30/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/07/2011), n.16842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15161/2010 proposto da:

TRATTORIA IL PIAVE DI URRU SALVATORE & C. SNC (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 77, presso lo studio dell’avvocato

LALLINI GIANLUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato GABELLINI

SPARTACO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3396/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/04/09, depositata il 28/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 21.4/28.11.2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 18.2.2004, impugnata da M.M., condannava la società Trattoria Il Piave di Urru Salvatore e C. al pagamento di differenze retributive in favore del M..

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con un unico motivo. Resiste con controricorso M.M..

Con un unico motivo la società ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) ed, al riguardo, osserva che la corte di merito aveva omesso di esaminare adeguatamente le risultanze dell’istruttoria, non fornendo una congrua giustificazione delle ragioni del proprio convincimento, specie con riferimento alla idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite a fornire riscontro a quanto dal lavoratore prospettato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ha accertato la corte territoriale che i testi escussi nel processo avevano confermato i capitoli di prova su cui erano stati chiamati a rispondere con motivazioni plausibili, in quanto a conoscenza delle relative circostanze, perchè frequentatori dell’esercizio commerciale, e che la loro attendibilità era stata positivamente valutata sulla base della univocità e concordanza delle dichiarazioni rese.

A fronte di tale accertamento, che non evidenzia vizi logici o motivazionali, le censure svolte dalla società ricorrente appaiono, altresì, contrastare con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, trascrivendone il contenuto, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese stante la tardività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2011

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