Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16842 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 15/06/2021), n.16842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6250-2019 proposto da:

L.V.F., D.T.A., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 4, presso lo studio dell’avvocato

Marco Frazzini, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberta Busà;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 279/2019 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– i ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza del Tribunale di Monza con la quale era stata accolta, seppure in minima parte, la domanda dell’attrice in primo grado M.G., nella misura cioè di Euro 250,00 a fronte di una domanda per Euro 9.366,85;

– la corte d’appello aveva, invece, accolto l’appello incidentale proposto dalla M. e disposto la loro condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado ed a quelle del secondo grado;

– la cassazione è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente di ritenuto che la statuizione di accoglimento della domanda dell’attrice nella sola ridotta misura di Euro 250,00 a fronte di quella iniziale di Euro 9.366,85, giustificava la soccombenza dei coniugi L. e D.T. a carico dei quali sono state poste le spese di lite;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte d’appello riformato la statuizione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite in mancanza di impugnazione sul capo della sentenza;

– ritiene il Collegio che sia preliminare ai fini della delibazione del ricorso l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e, pertanto, dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per l’adempimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio della Corte d’appello di Milano n. 651/2016 r.g. mandando la Cancelleria per l’adempimento. Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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