Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16842 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 07/08/2020), n.16842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1613-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate notificò al sig. D.L., esercente attività di panettiere, avviso di accertamento col quale contestò maggiori ricavi non dichiarati, recuperando a tassazione le imposte IRPEF, IVA ed IRAP dovute secondo l’Ufficio per l’anno d’imposta 2001, per il quale il contribuente risultava avere omesso la dichiarazione dei redditi, oltre sanzioni ed interessi.

Il contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Sassari, che accolse parzialmente il ricorso. Ferma restando la legittimità dell’atto sia sotto il profilo formale che in ordine alla fondatezza delle contestazioni nell’an, il giudice di primo grado, relativamente alla quantificazione della redditività aziendale, ritenne equo riconoscere una percentuale pari al 20,22%, a fronte di quella, ben superiore, pari a circa il 60%, applicata dall’Ufficio, che scaturiva, secondo l’accertamento, dai dati desumibili dagli stessi registri IVA consegnati dal contribuente all’Ufficio medesimo.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari – con sentenza n. 63/8/2012, depositata il 20 novembre 2012, non notificata, pronunciando sugli appelli proposti dall’Ufficio in via principale e dal contribuente in via incidentale avverso la sentenza di primo grado, ritenne di accogliere le ragioni del contribuente, ritenendo viziato l’avviso di accertamento impugnato per mancata allegazioni di documenti che avrebbero pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, ma, nel contempo, confermando la determinazione del giudice di primo grado con riferimento alla quantificazione della redditività aziendale e ritenendo altresì non dovuti sanzioni ed interessi.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

L’intimato, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla riforma apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, relativamente alla statuizione della sentenza impugnata con la quale il giudice tributario d’appello ha ritenuto violato il diritto di difesa del contribuente per mancata allegazione ad esso degli atti citati nell’avviso di accertamento.

2. Analoga censura è proposta con il secondo motivo dall’Amministrazione ricorrente, questa volta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, riproponendo le medesime argomentazioni in relazione alla diversa angolazione dell’omesso esame di fatti decisivi, lamentando la ricorrente che la CTR non si è avveduta del fatto che le comunicazioni periodiche dei dati IVA, alle quali faceva riferimento l’avviso di accertamento impugnato, erano state trasmesse telematicamente dallo stesso contribuente e pertanto dovevano intendersi da quest’ultimo pienamente conosciute.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla riforma apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la redditività aziendale nella percentuale del 22%, discostandosi da quella emergente dai registri IVA tenuti dal contribuente, depositati dall’Ufficio già nel corso del giudizio di primo grado, contestualmente alla propria costituzione in giudizio, senza offrire una motivazione compiuta.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce argomentazioni analoghe a quelle di cui al precedente motivo, questa volta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo attualmente vigente, sotto la diversa angolazione dell’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la CTR, senza considerare la redditività che emergeva per l’anno 2001, oggetto di accertamento, dai registri IVA, aveva preso a riferimento un dato non pertinente all’anno d’imposta verificato, ossia la redditività dell’anno 2002.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando come la sentenza impugnata abbia del tutto trascurato di prendere in esame la prova offerta dall’Ufficio in punto di percentuale di redditività pari a circa il 60% quale emergente dai registri IVA sopra menzionati, venendo così meno la CTR all’obbligo posto dall’art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione solo le prove offerte dalle parti.

6. Con il sesto motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità, nella fattispecie in esame, di sanzioni ed interessi, senza che, per un lato, ricorresse alcuna obiettiva condizione d’incertezza sulla portata degli obblighi evasi, nè, per altro, potesse sorgere dubbio alcuno sulla natura certamente dolosa della pur reiterata violazione da parte del D. dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, osservando ancora la ricorrente che, quand’anche detto comportamento dovesse ascriversi a responsabilità per colpa, ugualmente ciò non potrebbe giustificare l’annullamento delle sanzioni e degli interessi, stabilendo il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

7. Con il settimo motivo la stessa statuizione, con la quale la CTR ha escluso nella fattispecie in esame l’applicazione di sanzioni ed interessi, è censurata per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella previgente formulazione.

8. Infine, con l’ottavo motivo, l’Amministrazione finanziaria ricorrente deduce analoghe argomentazioni sempre riguardo alla pronuncia di esclusione dell’applicazione di sanzioni ed interessi, lamentando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

9. Nell’esame dei primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, investendo sostanzialmente la medesima questione, non v’è dubbio che emerga vistosa contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da un lato, ritiene che l’atto impositivo sia viziato per difetto di allegazione ad esso degli atti ivi richiamati e dall’altro, anzichè annullare l’atto medesimo, conferma la pronuncia di primo grado in ordine alla quantificazione della redditività aziendale.

9.1. Nondimeno questa Corte deve rilevare che al ricorso per cassazione in esame, avente ad oggetto sentenza di Commissione tributaria regionale pubblicata il 20 novembre 2012, trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di modo che resta escluso che possa rispetto ad essa farsi valere il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione secondo la previgente formulazione della norma, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

10. Ciò determina l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, così come quello di cui al terzo motivo, col quale ugualmente l’Amministrazione ricorrente ha dedotto il vizio d’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima ha confermato la redditività aziendale nella percentuale del 22%, discostandosi da quella emergente dai registri IVA tenuti dal contribuente, depositati dall’Ufficio già nel corso del giudizio di primo grado, contestualmente alla propria costituzione in giudizio.

11. Viceversa è fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Amministrazione ha dedotto omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, dovendosi ritenere che in relazione alla prima ratio decidendi manifestata dalla sentenza impugnata (illegittimità dell’atto impositivo per limitazione del diritto di difesa del contribuente in ordine alla mancata allegazione degli atti richiamati dall’avviso di accertamento), l’esito del giudizio sarebbe stato diverso se la CTR avesse rilevato, come dovuto, il fatto che i registri IVA, richiamati dall’atto impositivo, erano stati consegnati telematicamente all’Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e pertanto dovevano intendersi dallo stesso pienamente conosciuti, non sussistendo pertanto violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2.

12. Ugualmente sono quindi fondati anche il quarto ed il quinto motivo, nella parte in cui la sentenza impugnata, omettendo l’esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio, circa la quantificazione della redditività aziendale determinabile, secondo l’Ufficio, nella percentuale di circa il 60% in ragione dei dati desumibili dagli stessi registri IVA riferiti all’anno 2001 oggetto di verifica, ha violato altresì la norma di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di fondare la propria decisione in base alle prove proposte dalle parti.

13. Il sesto motivo è pure fondato.

Nell’escludere l’applicabilità, nella fattispecie in esame, di sanzioni ed interessi, la sentenza impugnata è incorsa in evidente violazione delle norme di diritto indicate nella relativa rubrica come sopra riportata.

13.1. Del tutto fuori luogo appare il riferimento, da parte della CTR, riguardo alla fattispecie in esame, alla L. n. 212 del 2000, art. 10, sul dedotto presupposto che il comportamento del contribuente sarebbe stato ispirato a buona fede, essendo incontroverso che per l’anno in esame il contribuente è venuto meno finanche all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, comportamento che anzi, secondo quanto dedotto in ricorso dall’Amministrazione, sarebbe stato anche reiterato per altre annualità, ciò costituendo sicuro indice della sussistenza della volontà di evasione delle imposte quali effettivamente dovute; nè, d’altronde, essendo possibile, riguardo alla fattispecie in oggetto, ipotizzare alcuna incertezza obiettiva nell’applicazione delle norme tributarie di riferimento.

14. Possono, in ragione dell’accoglimento del sesto motivo, ritenersi assorbiti il settimo e l’ottavo, che riproducono analoga doglianza circa la statuita esclusione dell’applicabilità di sanzioni ed interessi, in relazione, al vizio di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo, rispettivamente secondo la previgente formulazione ovvero secondo l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

15. In definitiva il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e la sentenza impugnata di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti.

16. La causa va quindi rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Sardegna – sezione staccata di Sassari – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al secondo, quarto, quinto e sesto motivo, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo ed assorbiti il settimo e l’ottavo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria della Sardegna – sezione staccata di Sassari in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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