Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16841 del 30/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/07/2011), n.16841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22412/2010 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO

RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARNO

SABINO, giusta procura a margine del ricorso; nonchè da questi

ultimi personalmente;

– ricorrente –

contro

VENTANA CARGO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17365/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 15.6.2010, depositata il 23/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

IN FATTIO ED IN DIRITTO

Con ricorso per correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., B.V. nonchè gli avvocati Sabino Sarno e Renato Amato, in proprio, a titolo di antistatari delle spese legali, premesso che con sentenza n. 17365/10 del 23.7.2010 questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla Ventana Cargo s.p.a. nei confronti di B.V. avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata il 1 giugno 2006, aveva condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, “liquidate in Euro 90,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari”, omettendo per mero errore materiale di disporre la distrazione di tali spese in favore degli avv. Sabino Sarno e Renato Amato i quali ne avevano fatto rituale richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria ex art. 378 c.p.c., dichiarandosi anticipatari, chiedevano la correzione con ordinanza del predetto errore materiale.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Sul punto rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a dirimere un contrasto di giurisprudenza sul rimedio esperibile nei confronti della sentenza di appello che avesse omesso di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, hanno ritenuto di aderire al più recente orientamento che ravvisa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il rimedio per ovviare ad un siffatto errore, solo formale, estraneo alla decisione, in quanto determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lasciava immutata la conclusione adottata (Cass. SS.UU., 7.7.2010 n. 16037).

In particolare hanno ritenuto le Sezioni Unite che tale orientamento UA) è il più idoneo a salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dall’art. 111 Cost., comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 26373/2008) impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate, in particolare, nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), nè da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.); B) garantisce con maggiore celerità il soddisfacimento dello scopo di far ottenere al difensore distrattario un titolo esecutivo immediato per agire nei riguardi della controparte soccombente: lasciando salvo il diritto di quest’ultimo all’esercizio degli ordinar rimedi impugnatori che, ai sensi dello stesso art. 288, comma 4, possono essere, comunque, proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze; C) può trovare applicazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche con riguardo alle sentenze rese dalla Corte di Cassazione, incorse in identica omissione, e tuttavia non impugnabili”.

Sul piano della ricostruzione della vicenda in termini processuali hanno evidenziato che “il distrattario non è gravato dall’onere della prova relativa alle dichiarazioni operate e la sua dichiarazione di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun margine di sindacato su di essa);

nè può dar luogo, in sede di condanna alle spese, ad alcuna contestazione sul punto, sia da parte del cliente, che dell’avversario, trattandosi di un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela vengono rinvenute dall’ordinamento nella funzione alla quale il difensore assolve. E, d’altra parte, il provvedimento che dispone la distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso: comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest’ultima”.

in definitiva, l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione può essere ricondotta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest’ultimo): proprio perchè, in sostanza, la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente “accede” nel “decisum” complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale. E d’altra parte, ricollegando l’omissione ad una mera disattenzione (e, quindi, ad un comportamento involontario) anche sulla scorta del dato che la concessione della distrazione, ricorrendo le suddette condizioni, rimane sottratta, di regola, a qualunque forma di valutazione giudiziale, si rientra nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali (in senso conforme, v. Cass. sez. 1^, 18.6.2010 n. 14831).

Va pertanto disposta la correzione della sentenza di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 17365/10 del 2,3.7.2010, nel senso che nel dispositivo, alle parole “condanna la società ricorrente a rimborsare al B. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 90,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari”, siano aggiunte le parole “distraendo le stesse in favore dei difensori antistatari avv. Sabino Sarno ed avv. Renato Amato”.

Nessuna pronuncia va adottata in materia di spese perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (così Cass. sez. 3^, 4 maggio 2009 n. 10203; Cass. SS.UU., 27 giugno 2002 n. 9438; Cass. 8 luglio 1983 n. 591).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; dispone la correzione del dispositivo della propria sentenza n. 17365/10 del 23.7.2010 pronunciata dalla Sezione Lavoro, nel senso che alle parole “condanna la società ricorrente a rimborsare al B. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 90,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari”, siano aggiunte le parole “distraendo le stesse in favore dei difensori antistatari avv. Sabino Sarno ed avv. Renato Amato”; manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce alla sentenza corretta; nulla per le spese del procedimento di correzione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA