Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16841 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo
Grazioli Lante, n. 76, presso l’avv. JASONNA Stefania, unitamente
all’avv. Giovanni Itro, che lo rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 4078 cron.,
pubblicato in data 11 maggio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 8 luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 27 novembre 2006 – 11 maggio 2007 la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia a pagare la somma di Euro 7.350,00 in favore di F.C. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio da lui promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con citazione in data 8 giugno 1984, concluso in primo grado con sentenza in data 8 novembre 2005.
La Corte, accertata un’eccedenza di dieci anni e sei mesi rispetto alla ragionevole durata del processo, previa detrazione del periodo di sei anni corrispondente alla richiesta di sedici rinvii richiesti non giustificati da alcuna esigenza istruttoria, procedeva alla liquidazione dell’equa riparazione spettante al ricorrente sulla base di Euro 700,00 per ogni anno di indebita protrazione del processo.
Contro il decreto ricorre per cassazione F.C. con tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la detrazione dell’intero periodo di inattività derivante da rinvii richiesti dalla parte e sostiene che la detrazione operata dal decreto impugnato avrebbe dovuto essere depurata dei periodi di tempo eccedenti il termine di quindici giorni prescritto dall’art. 81 disp. att. cod. proc. civ..
La censura è infondata poichè i rinvii dovuti ad espressa richiesta di parte attrice, o da essa accettati senza contestazione costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, che non si risolve in un mero computo aritmetico ma implica un giudizio che non può essere censurato in sede di legittimità (Cass. 21 settembre 2005, n. 18589).
Col secondo e il terzo motivo il ricorrente si duole dell’esiguità dell’indennizzo riconosciutogli, pari ad Euro 700,00 per ogni anno di eccedenza, e della mancanza di motivazione adeguata che giustifichi il dovario dai parametri ai quali si attiene la Corte di Strasburgo.
La censura è fondata sicchè, tenuto conto di un’eccedenza di dieci anni e sei mesi, va liquidato un indennizzo complessivo di Euro 9.750,00, sulla base di Euro 750,00 per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per gli anni successivi.
In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 9.750,00 con gli interessi dalla domanda.
Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 9.750,00, con gli interessi dalla domanda nonchè al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010