Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16841 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18151-2011 proposto da:

G.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CHIARA MESSORA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 96047640584;

– intimato –

avverso la sentenza n. 623/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/01/2011, R.G. N. 1304/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato DOMENICO FESTA per delega CLAUDIO MAZZONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, pronunciando sull’impugnazione proposta dal Ministero della Salute, respinto il primo motivo vertente sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in accoglimento del secondo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta da G.P., che aveva agito per ottenere la rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale, costituente parte dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva.

2. Avverso detta sentenza il G. propone ricorso con unico motivo. Il Ministero della Salute è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si deduce violazione degli artt. 3, 32 e 117 Cost., dell’art. 24 Cost. e art. 25 Cost., comma 1, degli artt. 102, 104 e 111 Cost., nonchè degli artt. 35, 2 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, commi 13 e 14, conv. in L. n. 122 del 2010 (art. 360 c.p.c., n. 3). Il ricorrente evidenzia che la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale.

2. Osserva il Collegio quanto segue.

L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post- trasfusionali dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, consta di due componenti: un importo fisso “ex lege” (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, comma 1 e dall’art. 2, comma 2, della citata Legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959.

Oggetto del giudizio in sede di legittimità è se l’indennità integrativa speciale accedente all’indennizzo per epatite post-trasfusionale L. n. 210 del 1992, art. 2 sia soggetta a rivalutazione monetaria al pari dell’indennizzo, essendo componente dello stesso, o se sia prestazione autonoma non rivalutabile. In proposito, questa Corte (già con Sez. L, Sentenza n. 15894 del 28/07/2005) aveva ritenuto che entrambe le dette componenti dell’indennizzo fossero rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dalla citata L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1.

Era successivamente sopravvenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010, che aveva espressamente escluso la rivalutazione, prevedendo che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

La giurisprudenza si era adeguata alla nuova disciplina, ritenendola retroattiva (Sez. L, Sentenza n. 22112 del 19/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24072 del 16/11/2011).

Successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 293/11, ha dichiarato illegittima la previsione della legge del 2010. A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte si è assestata nell’affermare che, in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale L. n. 210 del 1992, ex art. 2, comma 2, è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l’esclusione della rivalutazione D.L. n. 78 del 2010, ex art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21639 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011; v. da ultimo, Cass. n. 9387/2015 e numerose altre).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria domanda. Risulta, difatti, ex actis che il Tribunale condannò il Ministero al pagamento della somma di Euro 12.090,87 determinata al 30.9.2009, oltre interessi legali dal 1.4.1999 al saldo; i motivi di appello svolti dal Ministero riguardarono solo la legittimazione passiva e il diritto all’indennizzo. Dunque, non aveva formato oggetto di censure in appello la determinazione del quantum debeatur.

4. Tenuto conto che la declaratoria di incostituzionalità (sentenza pubblicata il 16 novembre 2011) è intervenuta in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione (6 luglio 2011), si compensano le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono invece regolate in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di G.P. alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale sull’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di G.P., della somma di Euro 12.090,87, oltre interessi legali dal 1.4.1999 al saldo. Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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