Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16840 del 30/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/07/2011), n.16840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17141/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, (Studio TRIFIRO’

&

PARTNERS) che la rappresenta e difende giusta delega margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO, 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MESSINA VINCENZO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, (Studio TRIFIRO’

&

PARTNERS) che la rappresenta e difende giusta delega margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 701/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

24/11/09, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Treviso, depositato in data 7.4.2004, G.D., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 1 settembre 1999 al 30 ottobre 1999 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, come integrato dall’accordo del 25.9.1997, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, e dal 7 luglio 2000 al 30 settembre 2000 ai sensi del predetto ari. 8 del CCNL 1994 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine di talchè, essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 17.11 / 17.12.2005 n. 435 il Tribunale adito rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di risoluzione del rapporto per “mutuo consenso” sollevata dalla società.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice predetta lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza non definitiva in data 12.5 / 20.5.2009, ritenuta l’insussistenza della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e rilevato che il primo contratto in data 1 settembre 1999 era stato stipulato in periodo non coperto da contrattazione autorizzatoria, dichiarava che tra le parti intercorreva da tale data un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannava la società al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice; con successiva sentenza in data 24.11 / 22.12.2009 n. 701 la Corte d’Appello procedeva alla quantificazione di tali somme.

Avverso queste sentenze propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. con sei motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata la quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2 – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato, con motivazione comunque insufficiente, l’eccezione di scioglimento del rapporto per effetto di mutuo consenso espresso dalle parti per facta concludentia. Ciò in quanto la inerzia del lavoratore protrattasi per un cospicuo lasso di tempo dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, costituisce implicita manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Col secondo motivo di ricorso lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare osserva che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto che l’accordo sindacale del 25.9.1997 era stato concluso sulla base della delega contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, rilevando che quest’ultima norma aveva lasciato “piena autonomia alle parti collettive nella individuazione delle stesse ipotesi”, e dopo aver ritenuto che la pacifica esistenza di un piano di ristrutturazione aziendale di lungo periodo costituiva una legittima causale per la stipulazione di contratti a termine, aveva contraddittoriamente affermato che tale previsione sarebbe invalida qualora non imponesse che ogni assunzione a termine fosse giustificata dalla situazione particolare del singolo ufficio di assegnazione.

Col terzo motivo di ricorso lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver affermato che la delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuiva alla contrattazione collettiva un “delega in bianco” nella individuazione delle ipotesi di assunzione a termine, aveva contraddittoriamente negato tale ampiezza richiedendo l’introduzione di un rigido limite temporale di validità alla stipula di tali contratti.

Col quarto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2, nonchè della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, – art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che in maniera contraddittoria la Corte territoriale, dopo aver rilevato che l’accordo sindacale del 25.9.1997 era stato concluso sulla base della delega contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, e che questa norma lasciava piena autonomia alle parti collettive nell’individuazione delle stesse ipotesi, aveva ritenuto che l’interpretazione fornita dalla società datoriale dell’accordo predetto comporterebbe una inammissibile subordinazione della legittimità di tali assunzioni a termine alla previsione di un limite temporale, introducendo un elemento non previsto dal dettato normativo di cui alla predetta L. n. 56 del 1987, art. 23.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 18.1.1998, del 27.4.1998, del 2.7.1998 e del 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg. – art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva in particolare che, facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg., e, in particolare, ricercando la volontà comune delle parti nello stipulare l’integrazione all’art. 8 CCNL 1994, doveva concludersi che gli accordi collettivi non fissavano alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine. E pertanto la Corte territoriale, ritenendo di reperire siffatto limite temporale in alcuni verbali sindacali, aveva erroneamente disatteso il precetto normativo posto che la delega all’autonomia collettiva contenuta nella legge era testualmente limitata alle “ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali appartenenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, mentre i verbali sindacali non avevano chiaramente dignità di contratto collettivo.

Col sesto motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la sentenza gravata era insufficientemente motivata, avendo esposto in modo inidoneo le ragioni circa il rapporto, asseritamente sussistente, tra il contratto collettivo, l’Accordo sindacale del 25.9.1997 ed i successivi ed. accordi attuativi, in relazione alla esistenza del supposto limite temporale.

Con il ricorso incidentale condizionato la lavoratrice osserva che la risoluzione del precedente rapporto giuridico era soggetta alla stessa forma del contratto su cui veniva ad incidere, e pertanto alla forma scritta.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso devesi rilevare che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto (o di un unico rapporto) di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione, non consentiva di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza della allegazione di ulteriori condotte concludenti nel senso di una implicita volontà solutoria del rapporto, non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto medesimo per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

In ordine agli altri motivi di ricorso occorre rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862;

Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Ove peraltro, nel quadro sopra delineato, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine “fino” al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Partendo da detti principi questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei ed. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si erano discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si sarebbe potuto procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Lo stesso va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese suddette, in favore dei difensori antistatari i quali ne hanno fatto espressa richiesta.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore degli avv. Vincenzo Messina e Sergio Galleano, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2011

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