Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16840 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20703-2011 proposto da:

C.A. C.E. (OMISSIS), nella qualità di erede di

M.G. (deceduto), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO MAGRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DRAGONE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/04/2011, R.G. N. 65/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MASSIMO DRAGONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda proposta da C.A., M.G. e M.E., eredi di M.G., nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Veneto, volta al riconoscimento del diritto a percepire l’indennizzo “una tantum” previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3. I ricorrenti avevano sostenuto che il loro dante causa era deceduto a causa della degenerazione della epatopatia HCV, contratta in conseguenza di emotrasfusione infette.

2. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 56/2011, ha respinto l’appello proposto dagli originari ricorrenti.

3. Nella pacifica esistenza del nesso causale tra l’epatopatia sofferta dal defunto M.G. e le emotrasfusioni, ha ritenuto, sulla scorta delle, condivise, conclusioni assunte dal C.T.U., all’esito delle indagini peritali espletate nel giudizio di gravame, che doveva escludersi il nesso causale tra il decesso del dante causa degli appellanti e l’epatopatia dal medesimo contratta all’esito di emotrasfusioni infette.

4. Ha rilevato che il C.T.U. aveva precisato e ribadito, sia nella relazione, sia nelle risposte alle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. degli appellanti, che si trattava di “quadro epatopatico cronico post-trasfusionale ad iniziale impronta cirrotica e rientrante nell’ambito delle forme cd compensate, tenuto conto del fatto che il segnalato versamento addominale veniva a limitarsi ad una “falda” periepatica (ossia: minimo versamento) e che non sussisteva alcun segno clinico o strumentale di impegno portale”; che il C.T.U. aveva attribuito all’ultimo episodio di riacutizzazione della broncopatia cronica ” l’unico ruolo precipitante nei confronti dell’evoluzione, verso il decesso, dello scompenso cardiaco” e che il medesimo C.T.U. aveva sottolineato che anche secondo il C.T.P. “un’infezione delle vie respiratorie e/o un’aritmia” costituivano solitamente i fattori precipitanti di tale patologia cardiaca”; che il C.T.U. aveva rilevato, in specifico confronto con le note critiche formulate dal C.T.P. degli appellanti, che non solo i medici ospedalieri avevano ipotizzato la presenza di un focolaio bronco pneumonico di natura flogistica (responsabile dell’episodio bronco-pneumonico-flogistico) ma avevano anche allestito una terapia antibiotica mirata nell’ambito del precedente trattamento antibiotico; che, pertanto, era giustificata la rilevanza attribuita dal C.T.U. all’episodio “broncopneumoflogistico”, ossia al processo patologico acuto.

5. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che la diagnosi di “broncopolmonite” non compariva soltanto nella “scheda di morte” ma risultava anche nella diagnosi formulata dai medici ospedalieri che curarono il defunto M.G.; che dall’esistenza di tale quadro patologico conseguiva che “al medesimo andava riconosciuto il ruolo assorbente della refrattarietà dello scompenso terminale”

6. Per la cassazione di detta sentenza d’appello ricorre Adelia C., prospettando tre motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, al quale resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, in relazione all’art. 101 c.p.c., art. 384 c.p.c., comma 3 e degli artt. 111, 3 e 24 Cost..

8. Sostiene che il mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, della richiesta di rinvio di trattazione della causa, formulata sul rilievo che nella relazione peritale, depositata dal C.T.U. oltre il termine il termine assegnato in sede di proroga, erano contenute dissertazioni nuove, aveva impedito ad essa ricorrente di prendere specifica posizione su queste ultime.

9. Deduce che l’Ausiliare della Corte territoriale non avrebbe dato risposta, nella relazione finale, alle prospettazioni svolte dal proprio consulente sul determinismo causale della grave epatopatia cronica HCV sullo scompenso cardiaco irreversibile che aveva determinato, come concausa, il decesso.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., art. 2697 c.c., L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3 e L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 3 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

11. Assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente, e con insufficiente motivazione, affermato la prevalenza sul criterio diagnostico “più probabile che non” del criterio basato sulle evidenze cliniche emergenti dai dati riportati nella cartella clinica, per tal via negando la sussistenza del nesso di causalità tra l’epatopatia, di incontestata origine post trasfusionale, ed il decesso del dante causa di essa ricorrente; che, con riguardo alla valutazione della concausa alternativa non certa ed esclusiva, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il nesso causale tra la patologia., epatica e il decesso, sulla base di una ipotetica concausa alternativa (broncopolmonite), attribuendole il ruolo di causa assorbente della refrattarietà dello scompenso terminale ed avrebbe, in maniera illogica e insufficientemente motivata, confuso la causa esclusiva con la concausa assorbente.

12. Sostiene che il Ministero non aveva assolto all’onere probatorio in merito alla idoneità del concomitante episodio broncopneumoflogistico ad escludere con certezza l’efficienza causale della epatopatia cronica nel determinismo della morte del de cuius; che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in maniera sufficiente le ragioni per le quali aveva escluso, pur in assenza di elementi certi, il nesso causale e le ragioni per le quali aveva considerato l’episodio broncopneumoflogistico quale concausa alternativa ed assorbente dell’evento morte; che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed illogica in punto di onere probatorio.

13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 62, 194, 195, 201 e 2697 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 156 e 161 c.p.c. e art. 111 Cost..

14. Lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre acriticamente le risposte formulate dal C.T.U. ed avrebbe omesso di fare riferimento ai rilievi critici formulati dal C.T.P.; che avrebbe insufficientemente motivato in ordine al fatto, controverso e decisivo, che all’episodio broncopneumoflogistico poteva, al più, riconoscersi natura di fattore alternativo, in quanto tale inidoneo ad interrompere il nesso causale tra la patologia epatica ed il decesso; che avrebbe richiamato la scheda di morte – Istat, documento privo di valore probatorio perchè redatto a soli fini statistici.

Esame dei motivi.

15. Il primo motivo è infondato.

16. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (ex plurimis Cass. 28669/2013; Ord. 3130/2011).

Costituisce orientamento altrettanto consolidato quello secondo cui l’Ausiliare nominato dal giudice del merito può compiere tutte le indagini rese necessarie per effettuare accertamenti di determinate situazioni di fatto che richiedano l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, e che, in tal caso, è consentito al medesimo anche di acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. 3191/2006, 9060/2003, 5422/2002).

18. Alla luce dei principi sopra richiamati, che ricostruiscono la natura e la funzione degli accertamenti rimessi al consulente tecnico di ufficio, deve escludersi che nelle indagini affidate al C.T.U, le quali non si compendiano in una vera e propria istruttoria, non possano essere dibattuti temi non affrontati dalle parti, atteso che questi, sulla scorta del quesito e nei limiti da questo fissato, proprio per la natura tecnica degli accertamenti, non è vincolato alle prospettazioni formulate dalle parti ovvero dai loro consulenti.

19. Risultano, pertanto, prive di pregio le prospettazioni difensive, che, denunciano violazione delle regole del contraddittorio.

20. Va rilevato anche che, nella fattispecie in esame, come riconosce la stessa ricorrente, le operazioni peritali si sono svolte secondo la sequenza processuale scandita negli artt. 191 – 195 c.p.c., disposizioni, queste, che mirano a garantire la compiuta e leale partecipazione delle parti alle indagini affidate all’Ausiliare del giudice, e, ad un tempo, ad imprimere una accelerazione ai tempi di espletamento delle indagini tecniche disposte dal giudice. Non è, dunque, in discussione il rispetto delle varie fasi in cui si è svolta l’indagine affidata al C.T.U, che si sono svolte con la partecipazione del CT di parte alle operazioni peritali, ed al quale l’Ausiliare nominato dal giudice ha trasmesso la sua relazione, consentendogli di interloquire con le conclusioni assunte attraverso la formulazione di osservazioni critiche.

21. D’altra parte, dalla sentenza impugnata emerge, e sul punto non è stata formulata alcuna specifica censura, che l’Ausiliare della Corte territoriale si era confrontato, sia nella relazione, sia in sede di risposta alle osservazioni critiche, con le prospettazioni del consulente di parte, escludendone la fondatezza; che il medesimo C.T.U. aveva evidenziato che anche secondo il consulente della C. “un’infezione delle vie respiratorie e/o un’aritmia costituiscono solitamente i fattori precipitanti della patologia cardiaca”, ed aveva confutato, in confronto con la documentazione medica acquisita agli atti del processo, la tesi di quest’ultimo, secondo cui “in nessun momento i medici che ebbero in cura il de cuius ipotizzarono la presenza di un focolaio bronco-pneumonico che complicasse il decorso clinico” ed aveva, in modo altrettanto puntuale e specifico, sottolineato l’inconsistenza del rilievo del CT di parte secondo cui il termine “episodio bronco-pneumo-flogistico” indicato nella pagina 30 della C.T.U. nón esiste in pneumologia.

22. E’, dunque, infondata la doglianza sulla “sorpresa diagnostica”, contenuta nelle conclusioni assunte dal C.T.U., sulla quale sarebbe mancato ogni contraddittorio con il CT di parte, avendo avuto l’appellante la possibilità di interloquire attraverso il proprio tecnico nelle indagini affidate al C.T.U. La diagnosi finale e le valutazioni medico legali a supporto della prima, risultano, infatti, formulate da quest’ultimo proprio in esito alle osservazioni tecniche formulate dal CT di parte, e nel perimetro di indagine, il cui oggetto e la cui definizione non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 15651/2012, 1630/1972), vertente sull’accertamento del nesso di causalità tra l’epatopatia cronica ed il decesso, demandata dal giudice del merito.

23. La Corte territoriale, a sua volta, ha richiamato, condividendole, le valutazioni e le conclusioni assunte dal proprio Ausiliare con critico esame delle osservazioni formulate dal CT della C..

24. Infine, nel contesto sopra descritto, nel quale la C., ha potuto partecipare attraverso il proprio CT di parte a tutte le operazioni peritali, la tardività del deposito della C.T.U. rispetto al termine originariamente assegnato, e poi prorogato dalla Corte territoriale, in assenza di precise deduzioni in ordine alla procurata violazione del diritto di difesa, è inidonea a determinare da sè sola nullità della C.T.U., rappresentando una mera irregolarità che trova sanzione eventuale nella riduzione dei compensi spettanti all’Ausiliare del giudice.

25. Il secondo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale, non ha negato, in linea di principio, che tutte le concause di un evento abbiano pari rilievo giuridico (secondo la regola di cui all’art. 40 c.p.), ma, adempiendo al compito di giudice del merito, attribuito dall’ordinamento, ha negato in fatto che l’evento morte potesse ritenersi giuridicamente causato dalla epatopatia cronica da cui il dante causa della odierna ricorrente era affetto.

26. Ha, infatti, affermato (cfr. punti da 3 a 5 di questa sentenza), con accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità (ex multis Cass. 26997/2005), tratto della lettura critica e circostanziata della relazione del C.T.U., ed anche in confronto con i rilievi mossi dal C.T.P., che all’episodio broncopneumoflogistico, ossia all’ingravescente impegno respiratorio con comparsa di rialzo termico e brivido scuotente, doveva riconoscersi il ruolo di causa assorbente, ed ha spiegato, in maniera puntuale e lineare, le ragioni di condivisione del giudizio formulato dal C.T.U., evidenziando che la diagnosi di broncopolmonite non compariva solo nella scheda morte – Istat ma rientrava in maniera specifica nella diagnosi formulata dai medici ospedalieri, che ebbero in cura il dante causa della odierna ricorrente.

27. Il te o motivo è inammissibile

28. Le critiche formulate alla sentenza, nella parte in cui ha recepito le conclusioni del C.T.U. e disatteso le opposte conclusioni del C.T.P. si compendiano in dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. 23362/2012, 569/2011; Ord. 22707/2011, 1652/2012).

29. Avuto riguardo alla dichiarazione relativa all’entità dei redditi fruiti dalla ricorrente ed alla natura assistenziale della controversia, le spese del presente giudizio sono irripetibili.

PQM

La Corte rigetta il ricorso

Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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