Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1684 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1684 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di
errore materiale

sul ricorso proposto da:
SEMERARO Angelo (SMR NGL 51P17 C741Z), rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso iscritto al R.G. n.
24633 del 2010, dall’Avvocato Domenico Bonaiuti, presso lo
studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via
Riccardo Grazioli Lante n. 16;
– ricorrente E
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione n. 14722 del 2013,
depositata il 12 giugno 2013.

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) 32

Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione

sazione, con sentenza depositata in data 12 giugno 2013, n.
14722, ha così deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa
il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania,
in diversa composizione”;
che ricorre per correzione di errore materiale Semeraro
Angelo, lamentando che la Corte di cassazione abbia erroneamente disposto il rinvio non dinnanzi alla Corte d’appello
di Bari, che aveva emesso il decreto cassato con la detta
sentenza, ma dinnanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione;
che il Ministero non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero;
che in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente
ha depositato memoria.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:

ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cas-

[(…) L’istanza è fondata.
Oggetto della sentenza di cui si chiede la correzione era
un decreto, emesso dalla Corte d’appello di Bari in un giudizio di equa riparazione relativo ad un giudizio presuppo-

ne giurisdizionale per la Campania. Risulta dunque evidente
che la sentenza n. 14722 del 2013 di questa Corte è affetta
dal rilevato errore materiale, posto che il giudice di rinvio, tenuto conto della natura funzionale della competenza
di cui all’art. 3 della legge n. 89 del 2001, non avrebbe
potuto essere altro che la Corte de’ appello che aveva emesso il provvedimento cassato, in diversa composizione; giammai l rinvio avrebbe potuto essere disposto dinnanzi al
giudice dinnanzi al quale si era svolto il giudizio presupposto.
L’istanza può quindi essere trattata in camera di consiglio, per essere ivi accolta, dovendosi apportare alla sentenza n. 14722 del 2013 di questa Corte le seguenti correzioni di errore materiale: a pagina 4, punto 4. Ove è
scritto: “Il decreto impugnato deve essere cassato, e la
causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa nella
stessa Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il
regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla luce del principio di diritto

sto che si era svolto dinnanzi alla Corte dei conti, Sezio-

enunciato sub 3.1.”, deve leggersi: “Il decreto impugnato
deve essere cassato, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa nella stessa Corte d’appello di Bari,
in diversa composizione, cui è demandato anche il regola-

la controversia alla luce del principio di diritto enunciato sub 3.1.”; nel dispositivo, ove è scritto “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione”, deve
leggersi: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che, dunque, in accoglimento della istanza, nella sentenza di questa Corte n. 14722 del 2013 si devono apportare
le seguenti correzioni di errore materiale: a pagina 4,
punto 4. Ove è scritto: “Il decreto impugnato deve essere
cassato, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che si
designa nella stessa Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio
– che riesaminerà la controversia alla luce del principio

mento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà

di diritto enunciato sub 3.1.”, deve leggersi: “Il decreto
impugnato deve essere cassato, e la causa rinviata ad un
diverso giudice che si designa nella stessa Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandato

che riesaminerà la controversia alla luce del principio di
diritto enunciato sub 3.1.”; nel dispositivo, ove è scritto
“La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese, alla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione”,
deve leggersi: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza di questa Corte n.
14722 del 2013 di questa Corte siano apportate le seguenti
correzioni di errore materiale: a pagina 4, punto 4. Ove è
scritto: “Il decreto impugnato deve essere cassato, e la
causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa nella
stessa Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il
regolamento delle spese del presente giudizio – che riesa-

anche il regolamento delle spese del presente giudizio –

minerà la controversia alla luce del principio di diritto
enunciato sub 3.1.”, deve leggersi: “Il decreto impugnato
deve essere cassato, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che si designa nella stessa Corte d’appello di Bari,

mento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà
la controversia alla luce del principio di diritto enunciato sub 3.1.”; nel dispositivo, ove è scritto “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in diversa composizione”, deve
leggersi: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione”. Dispone altresì che la presente correzione venga annotata sull’originale
della sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

in diversa composizione, cui è demandato anche il regola-

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