Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1684 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. I, 25/01/2011, (ud. 15/07/2010, dep. 25/01/2011), n.1684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.O.O., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Celimontana 38, presso l’avv. PANARITI Benito, rappresentata e difesa

dall’avv. CLAUT Vitto, del Foro di Pordenone, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Bologna in data 17 aprile

2009 nel procedimento n. 40379/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 15 luglio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. DESTRO Carlo, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositala in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata a Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati:

RITENUTO CHE:

1. O.O.O., nata in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso il decreto del Giudice di Pace di Bologna in data 17 aprile 2009;

che ha convalidato il decreto con il quale il Questore di Udine ha disposto il trattenimento della straniera, destinataria di un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Udine, presso il centro di identificazione, espulsione ed assistenza di Bologna;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il primo motivo – con il quale la ricorrente lamenta che la celebrazione dell’udienza di convalida e’ avvenuta all’interno del Centro di identificazione ed espulsione di Bologna, ritenuto locale non idoneo – appare infondato, in quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 si limita stabilire che il procedimento di convalida debba avvenire in locale idoneo, messo a disposizione della Questura;

non e’ pertanto previsto dalla legge che il procedimento di convalida debba avvenire in una sede dell’amministrazione della giustizia, come sostenuto dalla ricorrente, e nella specie non risultano dedotte circostanze che inducano a ritenere che il procedimento di convalida si sia tenuto in locali non idonei;

3. il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente e con i quali si deduce diletto di motivazione in ordine alla verifica di sussistenza dei requisiti richiesti per il provvedimento di convalida, appaiono manifestamente fondati, in quanto la motivazione con la quale e’ stata disposta la convalida (“la trattenuta ha attraversato i confini del territorio dello Stato sottraendosi illegalmente ai controlli di frontiera”) e’ assolutamente generica e apodittica, inidonea a rendere trasparente l’effettivita’ del compito di garanzia affidato al giudice, non polendosi dalla stessa evincere che il giudice medesimo abbia esercitato il controllo tanto sul provvedimento di espulsione quale alto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l’amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalita’ esecutiva dell’espulsione amministrativa consistente nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica (Cass. 2008/5715);

4. il quarto motivo, con il quale si deduce che la straniera e’ stata trattenuta presso il centro di identificazione di Bologna oltre il termine di legge, senza provvedimento di proroga, appare inammissibile in quanto contiene una doglianza non attinente al contenuto del provvedimento impugnato;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei termini precisali nella relazione che precede, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta, e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con il diniego di convalida del provvedimento in data 14 aprile 2009, con il quale il Questore di Udine ha disposto il trattenimento della straniera, destinataria di un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Udine, presso il centro di identificazione, espulsione ed assistenza di Bologna;

considerato che la peculiarita’ della procedura e l’incertezza della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, non convalida il provvedimento in data 14 aprile 2009, con il quale il Questore di Udine ha disposto il trattenimento di O.O.O., destinataria di un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Udine, presso il centro di identificazione, espulsione ed assistenza di Bologna.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.400.00.

di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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