Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1684 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32114-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo

studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1408/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, motivato dall’accoglimento della censura circa il ritenuto scioglimento per mutuo consenso del contratto intercorso tra le parti, rigettava la domanda proposta da B.G. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., sul rilievo che la clausola apposta al contratto (per esigenze tecniche, produttive ed organizzative anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002) fosse sufficientemente specifica;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.G. sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

la società resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, CCNL 11 gennaio 2001, art. 25, contestando la specificità del termine apposto al contratto e rilevando che dallo stesso non si evince alcun collegamento tra l’assunzione effettuata e le reali necessità della resistente, tanto più che, come enunciato da Corte Cost. n. 214 del 2009, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, per l’assunzione a tempo determinato per ragioni sostitutive è richiesto che risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

la censura è infondata;

questa Corte di legittimità ha affermato in molteplici occasioni (ex plurimis Cass. n. 1577 del 26/01/2010) che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, l’onere di specificazione delle ragioni sostitutive gravante sul datore di lavoro, correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto, risulta rispettato, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente;

questa Corte ha affermato, inoltre, (Cass. n. 343 del 13/01/2015 e altre conformi) che l’indicazione di “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” richiesta dal D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, può risultare anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, “per relationem”, da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi;

alla luce degli esposti principi appare conforme a diritto il ragionamento della Corte territoriale che, esaminando gli accordi richiamati nel contratto, ha ravvisato, con riferimento a uno specifico ambito territoriale, le indicate esigenze sostitutive nei processi di riorganizzazione e mobilità in corso presso l’ufficio di Eboli, ove vi erano posizioni da coprire con risorse in mobilità, come da informativa di mobilità preventivamente inviata alle 00.SS. regionali, circostanza documentalmente provata e non contestata;

con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL 1 gennaio 2001, art. 25, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contestando la sentenza nel punto in cui rileva che il contratto intercorso tra le parti, stipulato il 5/2/2002, era soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, atteso che il precedente CCNL era scaduto il 31/12/2001, con il venire meno dell’efficacia delle clausole nello stesso contenute, stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23;

anche il suddetto motivo è privo di fondamento alla luce di principio affermato da questa Corte (si veda per tutte Cass. n. 25919 del 15/12/2016) in forza del quale “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l’opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di appello, ha escluso la ultrattività di un precedente c.c.n.l. che, in tema di orario di lavoro, fissava la prestazione media giornaliera, e ritenuto la legittimità di un accordo aziendale, attuativo di un c.c.n.l. successivo, che consentiva alla parte datoriale il rispetto di un orario settimanale in un arco temporale plurimensile)”;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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