Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1684 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1684 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24215-2011 proposto da:
CREDENDINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2017
790

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI
UFFICIO DI CASORIA;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimato –

sul ricorso 24219-2011 proposto da:
CREDENDINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI
UFFICIO DI CASORIA;
– intimato

sul ricorso 24384-2011 proposto da:
ST SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVICIALE I NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI CASORIA;
– intimato –

sul ricorso 24391-2011 proposto da:

– ricorrente –

CREDENDINO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI CASORIA;
– intimato –

270/2010 n.
o ‘0%144
271/2010 n. 272/2010 della COMM.TRIB.REG. ddirc Ntrett.,

avverso le sentenze n.

269/2010 n.

depositate 1’08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Rilevato che, in data 12.10.2007, all’esito di verifica generale
eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti della
Sidermet s.a.s. di Credendino Domenico Senior & C. (ora ST s.r.l. in
liquidazione, già Sidermet s.r.I.), veniva redatto processo verbale di
constatazione, in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005;
che, sulla base dei rilievi contenuti nel suddetto verbale, l’Agenzia
2003, la indeducibilità fiscale di costi, pari ad C 4.795.950,00, perché
relativi ad operazioni inesistenti riferite a fatture emesse da altre
società, e, conseguentemente, rettificava il reddito della società,
imputando al socio accomandatario Domenico Credendino (nella
misura del 50%) e ai soci accomandanti Giuseppe e Raffaele
Credendino (nella misura del 25% ciascuno) il maggior reddito di
partecipazione;
che i ricorsi proposti dai soci e dalla società avverso i rispettivi avvisi
di accertamento venivano rigettati dalla C.T.P. di Napoli;
che, proposto appello dai soccombenti, la C.T.R. della Campania, con
sentenze nn. 269, 270, 271 e 272, pronunciate il 21 giugno 2010 e
depositate 1’8 luglio 2010, confermava le decisioni impugnate;
che, avverso le suddette pronunce, Giuseppe Credendino (proc. n.
24215/2011 R.G.), Domenico Credendino (proc. n. 24219/2011
R.G.), la ST s.r.l. in liquidazione (proc. n. 24384/2011 R.G.) e
Raffaele Credendino (proc. n. 24391/2011 R.G.) propongono ricorso
per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da successive
memorie;
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
considerato che va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n.
24219/2011 R.G., n. 24384/2011 R.G. e n. 24391/2011 R.G. a
quello recante il più antico numero di ruolo (n. 24215/2011 R.G.),
stante la connessione oggettiva esistente tra le cause;
che con il primo motivo i ricorrenti deducono «error in iudicando in
relazione all’art. 2697 del codice civile – motivazione erronea ed
insufficiente». Sostengono che la sentenza impugnata si basava su
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delle entrate contestava alla società Sidermet, per l’anno di imposta

indizi relativi esclusivamente a società fornitrici, che non avrebbero
avuto le capacità economiche e tecniche per poter intrattenere
rapporti economici con la società Sidermet e porre in essere le
relative operazioni commerciali; da ciò la C.T.R. avrebbe
erroneamente fatto discendere la presunzione che la società non
avrebbe acquistato quanto dichiarato, nonostante nel processo
utilizzato espressioni dubitative e pur non avendo l’Amministrazione
finanziaria provato l’esistenza di fatti certi, riferibili alla società
Sidermet e non a terzi soggetti;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono «error in iudicando in
relazione all’art. 109 del TUIR, all’art. 14 della L. 537/93, agli artt. 2
e 4 del D.Lgs. 74/2000, all’art. 53 della Costituzione – motivazione
insufficiente ed erronea». Sostengono che la società aveva
effettivamente posto in essere le operazioni contestate, dimostrando
di aver venduto un grande quantitativo di merce, di tal che, nella
specie, si era in presenza di fatture emesse per operazioni
soggettivamente – e non oggettivamente – inesistenti, essendo stata
realmente eseguita la prestazione, anche se l’emittente era diverso
da quello che figurava in fattura;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi,
sono infondati;
che costituisce

ius receptum

il principio secondo il quale

l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni
assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di
detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche
mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non
sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al
contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del
costo altrimenti indeducibili (ex plurimis, Cass. n. 25775 del 2014);
che, nella specie, la C.T.R. ha rilevato che dai controlli effettuati sulle
società emittenti le fatture e la società Sidermet era emerso quanto
segue: «la presenza di civili abitazioni dove, invece, era indicata la
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verbale di constatazione la stessa Guardia di Finanza avesse

sede sociale di tali società, oppure dove era la sede operativa vi era
solo una porta di ferro con il nome della società; la presentazione, da
parte delle società emittenti le fatture “false”, di dichiarazione dei
redditi con volume d’affari di molto inferiore alle sole fatture emesse
nei confronti della SIDERMET; nel corso della verifica non erano stati
rinvenuti documenti comprovanti la realizzazione da parte del
dalla ditta accertata; la cedente non era in possesso di strutture
tecnico-operative idonee a giustificare i servizi effettuati, il trasporto
avveniva con mezzi di piccole dimensioni (Fiat Punto) o con mezzi
sconosciuti alla banca dati ACI». La C.T.R. ha, inoltre, osservato che,
nella fattispecie, le operazioni in contestazione erano anche
oggettivamente – e non solo soggettivamente – inesistenti, non
essendo stata fornita la prova dei costi in nero che sarebbero stati
sostenuti;
che sulla base di tali dati oggettivi, che integrano presunzioni gravi,
precise e concordanti che depongono nel senso che le fatture siano
state emesse per operazioni inesistenti, la C.T.R., con accertamento
in fatto sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto soddisfatto
l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria,
rilevando, nel contempo, che i contribuenti non avevano offerto
alcun concreto elemento idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza
delle operazioni contestate;
che con il terzo motivo i ricorrenti – denunciando error in iudicando
in relazione all’art. 42 d.P.R. n. 600/73, all’art. 3 della I. n. 241/90,
all’art. 24 Cost, nonché all’art. 112 cod. proc. civ., oltre a
motivazione erronea ed insufficiente – lamentano che la C.T.R. abbia
omesso di considerare l’assoluta carenza di motivazione dell’avviso
di accertamento, essendosi l’Ufficio limitato a recepire acriticamente
l’operato della Guardia di Finanza, richiamando le risultanze di
accertamenti compiuti nei confronti di imprese terze;
che la censura è infondata, atteso che la decisione impugnata si
pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte
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cedente delle operazioni descritte nelle fatture emesse ed utilizzate

secondo cui, la motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle
conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza
nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure
per asserita mancanza di autonoma vantazione da parte dell’Ufficio
degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che
l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare
tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun
pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n.
10767 del 2014; Cass. n. 21119 del 2011);
che non rileva, nella specie, lo ius superveniens costituito dalla
nuova formulazione dell’art. 14, 4 0 comma bis, I. 24 dicembre 1993
n. 537, introdotta con l’art. 8, 1 0 comma, d.l. 2 marzo 2012 n. 16,
stante la accertata oggettiva inesistenza delle operazioni;
che, in conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati;
che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza;
P.Q.M.
dispone la riunione dei ricorsi n. 24219/2011 R.G., n. 24384/2011
R.G. e n. 24391/2011 R.G. al ricorso n. 24215/2011 R.G.;
rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento,
in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in C 13.500,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2017.

un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si

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