Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16839 del 30/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/07/2011), n.16839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16785/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15 05/2 0 09 della CORTE D’APPELLO di LECCE

dell’1.7.09, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Brindisi, depositato il 25.5.2004, B.F., premesso di aver lavorato a decorrere dal 6.9.1974 nello stabilimento del petrolchimico di Brindisi a contatto con materiali contenenti amianto e con le polveri di amianto che fuoriuscivano dai diversi manufatti, chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto ai benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Con sentenza in data 23.10.2007 il Tribunale adito accoglieva la domanda limitatamente al periodo lavorativo dal 1974 al 1986.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 16.7.2009, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, pur condividendo il rilievo secondo cui dal solo atto di indirizzo ministeriale non poteva trarsi la prova dell’esposizione qualificata all’amianto, rilevante ai fini della concessione dei benefici contributivi richiesti, e pur riscontrando l’assenza della prevista certificazione Inail, rilevava che il giudice di primo grado aveva accertato in concreto l’esistenza di tutte le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici suddetti.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Col predetto ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, e violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che, in difetto della certificazione Inail rilasciata in base all’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, il lavoratore assicurato aveva l’onere di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, tra cui la sussistenza dell’esposizione qualificata, essendo a tal fine necessario accertare, al di là delle mansioni concretamente svolte dall’interessato, se l’ambiante di lavoro fosse effettivamente contaminato dall’amianto nella misura necessaria in relazione al diritto fatto valere, e non potendo essere a tal fine autonomamente invocati gli atti di indirizzo ministeriali.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la prova dell’esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge (Cass. n. 19456/2007), e che, anche in mancanza di certificazione dell’Inail, spetta al giudice di merito accertare l’esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 3095/2007).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato come, dagli accertamenti istruttori compiuti nel giudizio di primo grado, fosse emerso che il B. era stato sottoposto, in considerazione delle mansioni svolte presso il petrolchimico di Brindisi, a lavorazioni per le quali “è riconosciuta l’esposizione all’amianto”, per tutto il periodo di lavoro quale facchino industriale; evidenziando pertanto come il giudice di primo grado avesse accertato, in concreto, tutte le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici previdenziali (continuità e regolarità dello svolgimento delle mansioni proprie del facchino “industriale” con un ruolo operativo all’interno del gruppo di manutenzione di strutture, impianti e macchine presso impianti di produzione a ciclo continuo e discontinuo del complesso Petrolchimico di Brindisi); rilevando altresì come su tali punti di merito non ci fosse stata alcuna contestazione specifica da parte dell’appellante, sicchè gli stessi dovevano ormai ritenersi coperti da giudicato.

La Corte di merito ha compiuto pertanto un accertamento, sia pure di tipo presuntivo, circa l’esposizione del lavoratore ad una concentrazione di fibre di amianto rilevante ai sensi di legge, sorretta da adeguata motivazione (in senso conforme, Cass. sez. lav., 23.4.2009 n. 9680).

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2011

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