Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16839 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Pietra Papa n. 185, presso l’avv. DONATI Simona,

unitamente all’avv. Marco Mocella che la rappresenta e difende per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettiva, mente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 919 cron.,

pubblicato il 30 gennaio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 8 luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 29 maggio 2006 – 30 gennaio 2007 la Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso proposto da D.C.G. per il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato il 27 aprile 1998 dinanzi alla Pretura del Lavoro di Napoli e concluso con sentenza del 26 maggio 2000, proseguito con atto del 13 dicembre 2000 dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli e concluso con sentenza del 23 aprile 2004. Osservava la Corte che nella specie si era avuta una eccedenza temporale di circa un anno, la cui durata contenuta, considerata alla luce della soccombenza del ricorrente che non aveva fornito alcuna prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti consentivano di escludere nella specie ogni indennizzabile pregiudizio.

Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi D. C.G..

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che sono suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente si duole che il provvedimento impugnato abbia fondato la sua pronuncia di rigetto sulla mancanza di prova del danno non patrimoniale e sull’esito negativo del giudizio presupposto.

Entrambe le censure sono fondate poichè il danno non patrimoniale derivante dalla non ragionevole durata del processo deve ritenersi normalmente sussistente salvo che non ricorrano nel caso concreto circostanze particolari che consentano di escludere positivamente la sussistenza del lamentato pregiudizio (SS.UU. 26 gennaio 2004, n. 1338, e successiva giurisprudenza conforme), circostanze che nella specie non sono state indicate nella motivazione dell’impugnato decreto.

Anche il secondo motivo merita accoglimento poichè l’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo spetta a tutte le parti, vittoriose o soccombenti, col solo limite della lite temeraria o comunque instaurata con la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa dedotta in giudizio (SS.UU. sent.

cit.) In conclusione, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato deve esse re cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronuncia nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 800,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il di ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 800,00 con gli interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

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