Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16839 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8447-2018 proposto da:

P.B., in proprio e quale erede unico ed universale di

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO DI GASPARE;

– ricorrente –

contro

COMUNE TORTORETO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO CONSORTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 702/2017 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.B. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, in proprio, l’avviso di accertamento in rettifica dell’ICI n. (OMISSIS), e, quale erede di C.S., l’avviso di accertamento ICI n. (OMISSIS), notificati dal Comune di Tortoreto per insufficiente ed omesso versamento dell’imposta per aree fabbricabili di proprietà. Il contribuente lamentava: a) l’illegittima tassazione della particella n. (OMISSIS), in quanto area pertinenziale adibita a campo da tennis; b) l’illegittima tassazione della particella n. (OMISSIS), in quanto edificabile solo nella misura del 67%, giusta attestazione dell’Ufficio urbanistico del Comune resistente, quindi tassabile solo per mq. 1310 e non per mq. 1500, come erroneamente indicato nella scheda aree fabbricabili; c) l’ingiustificata ed illegittima omissione da parte del Comune della retrocessione delle particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) da zona (OMISSIS) a zona (OMISSIS), nonostante detta retrocessione fosse stata determinata dal Comune stesso nel proprio protocollo n. 14522 del 3.8.2004; d) il mancato riconoscimento da parte del Comune di Tortoreto delle agevolazioni in materia ICI in favore della defunta C.S. per l’immobile sito in (OMISSIS), (OMISSIS), unica abitazione di proprietà, in quanto invalida al 100% ed avente diritto all’esenzione tributaria o all’applicazione di una aliquota ridotta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità degli avvisi di accertamento nella parte in cui si classificavano le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) sub sotto-zona (OMISSIS) anzichè (OMISSIS), nonchè in ordine alla superficie tassabile della particella n. (OMISSIS), che veniva indicata in sentenza in mq 1310 anzichè 1500.

La pronuncia veniva appellata dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 702/5/2017, rigettava il gravame. P.B. propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. Il Comune di Tortoreto si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla non edificabilità della particella n. (OMISSIS) in quanto qualificata “ente urbano”, come da visura catastale già prodotta nei precedenti gradi di giudizio.

Il ricorrente deduce che la particella n. (OMISSIS) sarebbe stata edificata con concessione edilizia n. (OMISSIS) per ospitare un campo da tennis privato, inserito in un complesso residenziale. A seguito della concessione, la particella era stata variata in catasto in data 22.11.2000 assumendo la denominazione di “ente urbano”, dizione raggruppante “case in corso di costruzione, aree ludiche, parcheggi, tettoie, piccole rimesse attrezzi e in generale ogni terreno che abbia subito una qualsiasi trasformazione urbanistica di modesta entità”. Tale circostanza sarebbe stata provata dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado mediante la produzione dei dati catastali, in cui la particella veniva annoverata tra i fabbricati, essendo area a tutti gli effetti edificata, non utilizzabile a scopo edicatorio D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, priva di reddito dominicale e di reddito agrario ai fini ICI. Inoltre, quanto asserito dal Comune di Tortoreto, nel corso del giudizio di primo grado, circa il valore autonomo della particella n. (OMISSIS) fino al 18-5-2009 (con reddito dominicale Lire 16.112, reddito agrario Lire 12.609) e che, quindi, non poteva considerarsi pertinenza, non aveva avuto seguito dal punto di vista probatorio, atteso che l’ente non aveva prodotto alcun documento comprovante l’assunto.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e motivazione illogica e contraddittoria, nonchè discostamento dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente. Secondo il ricorrente, i giudici di appello avrebbero illegittimamente escluso il carattere di pertinenzialità della particella n. (OMISSIS), in quanto “nel periodo di competenza…non era grafata ad alcun fabbricato”, atteso che l’area in questione avrebbe tutti i requisiti per essere qualificata come pertinenza della abitazione principale, alla stregua del Reg. ICI del Comune di Tortoreto, art. 5, in base al quale sono considerate pertinenze dell’abitazione principale: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Il ricorrente deduce che, ai fini della classificazione dei terreni attigui a un fabbricato come pertinenze, ciò che conta sarebbe la destinazione di fatto, lo stato dei luoghi, e non la distinta iscrizione in catastato del fabbricato o della pertinenza.

La ex particella n. (OMISSIS) ospiterebbe un campo da tennis delimitato da una recinzione con cordolo perimetrale in cemento armato, oltre che arricchito da impianto idraulico sia per il drenaggio sia per la umidificazione della superficie di gioco, e da impianto elettrico di illuminazione per l’utilizzo notturno.

I giudici di appello sarebbero, inoltre, incorsi nel vizio di motivazione contraddittoria ed illogica anche nella parte in cui, richiamando la sentenza n. 25127 del 2009, avrebbero ribadito che occorreva accertare una modificazione dello stato dei luoghi tale da sterilizzare, in concreto e stabilmente, lo ius aedificandi, affinchè un’area fabbricabile potesse perdere il plusvalore costituito dalla edificabilità. Al contrario, il contribuente avrebbe dimostrato per tabular a) che sussisteva il vincolo di asservimento funzionale ed ornamentale della ex particella n. (OMISSIS) a quella principale n. 777; b) che la ex particella n. (OMISSIS) era priva del plusvalore della edificabilità essendo stata accatastata “ente urbano” cioè area a tutti gli effetti edificata, urbanisticamente trasformata, non utilizzabile a scopo edificatorio, pertanto esente da ICI.

3. Con il terzo motivo si denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle agevolazioni ICI in favore della defunta C.S., già invalida al 100%. I giudici di appello avrebbero erroneamente definito l’infondatezza del motivo di ricorso in ragione della presunta carenza di legittimazione in capo al contribuente a far valere il diritto di esenzione ICI per soggetto deceduto, e della omissione della relativa richiesta, peraltro, neppure adeguatamente documentata. La Commissione Tributaria Regionale si sarebbe limitata a rinviare alle motivazioni enunciate dal giudice di primo grado, condividendone tout court le ragioni, senza ulteriori specificazioni o comunque in carenza di ulteriori elementi al fine di consentire la comprensione della ratio decidendi della pronuncia.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

4.1. Il ricorrente deduce di non essere tenuto al pagamento dell’ICI con riferimento alla ex particella (OMISSIS) perchè qualificata “ente urbano” a seguito di modifica dei dati catastali intervenuta in data 22.11.2000, per la realizzazione sulla stessa di un campo da tennis. L’area, inoltre, in quanto pertinenza della particella 777, adibita ad abitazione principale, sarebbe esente da imposta.

Le critiche non hanno pregio.

La denominazione “ente urbano” viene utilizzata per individuare le aree la cui destinazione è variata da suolo agricolo a suolo utilizzato ad altro fine. L’aggettivo “urbano” indica proprio la diversità tra terreno agricolo e terreno con finalità non agricole.

Ciò premesso, il Comune di Tortoreto, nel controricorso, ha specificato che la particella n. (OMISSIS) nel periodo dal 1.1.2007 al 18.5.2009 ricadeva in zona (OMISSIS) (completamento e ristrutturazione) del Piano Regolatore Esecutivo, priva di qualsiasi vincolo edificatorio. L’ente comunale precisa che la predetta particella nell’anno 2009, non risultava neppure “graffata” ad alcun fabbricato.

4.2. La “graffatura” è la rappresentazione grafica del rapporto pertinenziale tra l’abitazione ed un’area. Essa consiste nell’apposizione di un “cediglia” (una sorte di “s”) che collega il disegno del fabbricato al terreno di pertinenza. Sono terreni “non graffati” quelli non censiti nel Catasto Urbano unitamente al bene principale, ma censiti separatamente nel catasto terreni.

Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un’area come pertinenziale non rileva nè l’iscrizione nel catasto fabricati, nè la “graffatura” della stessa.

Ai sensi dell’art. 817 c.c., sono definite pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Dalla piana lettura della norma si evince che l’esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni presuppone la ricorrenza: di un presupposto oggettivo, configurato dalla destinazione durevole e funzionale del bene a servizio od ornamento dell’altro bene; e di un presupposto soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale su di essa di creare un rapporto di strumentalità funzionale tra i due beni.

Il rapporto pertinenziale deve essere desunto anche dall’effettiva situazione in cui si trovano la cosa principale e quella che si assume essere la pertinenza di questa.

Questa Corte ha chiarito che: “In tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, nell’escludere l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destina- pione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, in conformità all’art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum” (Cass. n. 13742 del 2019).

L’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, si fonda, pertanto, su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l’elusione dell’imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti, come si è detto sopra, le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (Cass. n. 27573 del 2018).

Ai fini di tale accertamento e, quindi, dell’operatività del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il contribuente è tenuto a dimostrate la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all’art. 817 c.c., trattandosi di una deroga alla regola generale di imposizione (Cass. n. 13606 del 2018; v. anche Cass. n. 18470 del 2016).

Tale onere processuale si rende necessario, atteso che, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario, al mero fine di godere dell’esenzione, creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare (Cass. n. 15668 del 2017).

A tale riguardo non rileva (come sopra precisato) neppure la “graffatura catastale”, che ha esclusivo rilievo formale, sicchè permane comunque, anche laddove il sito risulta “graffato”, a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 817 c.c..

Ne consegue che, nella specie, la qualificazione dell’area in catasto come “ente urbano”, o la mancanza di “graffatura” non valgono a provare o ad escludere il carattere di pertinenzialità della stessa.

4.3. Con riferimento al profilo soggettivo richiesto dall’art. 817 c.c., la volontà del contribuente di destinare l’area in modo durevole ad asservimento di un immobile principale si desume dalla dichiarazione ICI. Il nesso pertinenziale deve essere necessariamente comunicato dal contribuente nell’apposita dichiarazione, in difetto l’immobile non potrà essere considerato area pertinenziale.

Questa Corte ha, altresì, precisato che se il contribuente non provvede ad evidenziare nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza, non è poi consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (Cass. n. 27573 del 2018; Cass. n. 13017 del 2012).

4.4. Con accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, i giudici di appello hanno evidenziato che “nella documentazione del contribuente non è presente nessuna dichiarazione ICI, attestante la pertinenzialità dell’area”.

Il contribuente, pertanto, non ha fornito la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 817 c.c., mediante la presentazione della necessaria dichiarazione “di pertinenza”.

I giudici di appello, inoltre, hanno rilevato come dall’esame della documentazione probatoria offerta dal contribuente non sia possibile desumere la oggettiva destinazione dell’area a servizio o ad ornamento di un’altra, e la volontà, da parte del proprietario dell’immobile principale di costruire in rapporto di complementarietà e strumentalità tra le due aree, dando così atto, sulla base del quadro probatorio offerto, dell’insussistenza anche dell’elemento oggettivo richiesto dall’art. 817 c.p.c.. Tale accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, in linea con i principi sopra espressi, appare congruamente motivato e, in quanto privo di vizi logici, non può essere oggetto di sindacato di legittimità.

Ne consegue che, in parte qua, nessuna censura può essere espressa alla sentenza impugnata.

5. Va rigettato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle agevolazioni ICI in favore della defunta C.S., già invalida al 100%.

Dalla piana lettura della decisione impugnata emerge che i giudici di appello hanno definito infondato il motivo di ricorso in ragione della carenza di legittimazione in capo al contribuente a far valere il diritto di esenzione per un soggetto deceduto, anche in ragione del fatto che la richiesta di esenzione non risultava essere stata presentata e neppure adeguatamente documentata.

Ne consegue che non sussiste il denunciato vizio motivazionale, atteso che sono chiaramente esplicitate le ragioni della decisione, tenuto conto del quadro probatorio offerto dal contribuente nel corso del giudizio.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 400,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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