Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16839 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20202 del 2011 proposto di:

MINISTERO DELLA SALUTE C.E. 96047640584, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

REGIONE CALABRIA C.F. (OMISSIS), legale rappresentante domiciliata in

ROMA, contro, in persona del pro tempore, elettivamente VIA GIULIO

CESARE 61 INT 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TOSCANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA ARAFIOTI;

– controricorrente –

e contro

U.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2011, R.G. N. 1/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE TOSCANO per delega ANGELA MARAFIOTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e

assorbimento del 2 motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Palmi, con decreto n. 3 del 7.1.2004, aveva ingiunto alla Regione Calabria di pagare ad U.V. la somma di Euro 6.100,44, corrispondente agli interessi legali maturati sulle somme pagate con ritardo dalla Regione, con decreto n. 2077 in data 6.3.2002, a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 92 del 2012.

2. Respinta dal Tribunale l’opposizione proposta dalla Regione Calabria avverso il decreto ingiuntivo, la Corte di Appello di Reggio Calabria, adita con appello principale dalla Regione Calabria e con appello incidentale dalla U., con la sentenza n. 820/2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3 del 7.1.2004, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, ha affermato la legittimazione passiva del Ministero della Salute e lo ha condannato a pagare alla U. la somma di Euro 6.200,44, oltre accessori dal 14.4.2005.

3. La Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta delle decisioni di questa Corte n. 21703, 21704 e 23217 del 2009, che il soggetto tenuto alla corresponsione del beneficio assistenziale di cui alla legge 210/1992 non era la Regione Lazio, ma il Ministero della Salute; che era irrilevante la circostanza che la Regione, in sede amministrativa, avesse provveduto alla erogazione della prestazione assistenziale;che il Ministero era legittimato passivo anche in relazione alla domanda concernente il pagamento degli interessi legali maturati sul beneficio erogato, in ritardo, dalla Regione.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Ministero della Salute, prospettando due motivi di ricorso, al quale resiste con controricorso la Regione Calabria, la quale ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

5. U.V. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c., e del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 e dei D.P.C.M. 26 maggio 2000 e D.P.C.M. 8 gennaio 2002.

7. Sostiene che la Corte territoriale ha travisato l’oggetto del giudizio, in quanto la pretesa azionata dalla U. in sede monitoria riguardava non il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, ma il pagamento degli interessi maturati su detto beneficio, erogato in ritardo dalla Regione; che questa, avendo liquidato in sede amministrativa la prestazione, aveva riconosciuto in di essere obbligata al suo pagamento, in virtù delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 e dei D.P.C.M. 26 maggio 2000 ed D.P.C.M. 8 gennaio 2002.

8. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non aveva esaminato le deduzioni svolte da esso Ministero in ordine all’oggetto della pretesa azionata in giudizio dalla U..

Esame dei motivi:

9. Entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente perchè correlati alla questione relativa alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli interessi maturati sulla prestazione assistenziale pagata in ritardo dalla Regione Calabria, sono fondati.

10. Va evidenziato che non è oggi in discussione la questione della legittimazione passiva del Ministero, ovvero della Regione, in relazione all’indennizzo dovuto ai sensi della L. n. 210 del 1992 in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

11. Questione ormai risolta da questa Corte nella decisione a Sezioni Unite n. 12538 del 2011 (cfr. anche Cass. 4591/2014, 6336/2014, 489/2016), nel senso che, nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge sopra richiamata, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute.

12. Nella suddetta sentenza a Sezioni Unite è stato chiarito che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e nel D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei citati D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Di tale permanente vigenza c’è indiretta conferma nei menzionato accordo Stato-Regioni.

13. Ciò che viene in rilievo nella fattispecie in esame è, invece, la domanda di pagamento degli interessi per tardiva corresponsione dell’indennizzo spettante a U.V., corresponsione effettuata, incontestatamente, in sede amministrativa dalla Regione Calabria con decreto di liquidazione n. 2077 del 6.3.2002.

14. La controversia, dunque, verte sulla responsabilità da tardivo adempimento, di cui non è dimostrata, a norma dell’art. 1218 c.c., la non imputabilità della causa al debitore.

15. In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito degli interessi moratori, alla cui sussistenza è correlata la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. non coperto da detti interessi, presuppone l’esistenza di un’obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella mora, ossia nel ritardo colpevole dell’adempimento, fonte esclusiva e diretta della responsabilità del debitore per il risarcimento del danno sofferto dal creditore a seguito e per effetto del ritardato pagamento (Cass. 2803/1990).

16. Poichè la causa petendi della domanda di U.V. è costituita dagli interessi per la mora nel pagamento compiuto dalla Regione Calabria, deve ritenersi, in continuità con il condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nella decisione n. 6336 del 2014, che, ferma la legittimazione passiva del Ministero della Salute in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste, tuttavia, la legittimazione passiva della Regione, che abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale, nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento delle obbligazioni civili.

17. La sentenza impugnata, va pertanto cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettata l’opposizione proposta dalla Regione Calabria avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3 in data 7.1.2004 emesso dal Tribunale di Palmi.

18. Le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente.

PQM

La Corte

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla Regione Calabria avverso il decreto ingiuntivo n. 3 in data 7.1.2004, emesso dal Tribunale di Palmi.

Condanna la controricorrente a rifondere al Ministero della Salute le spese di giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 709,75, per il secondo grado in Euro 875,00 e, per il giudizio di legittimità, in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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