Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16839 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16839 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18504-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

1909

contro

VOLPINTESTA TIZIANA MARIA, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA PARAGUAY 5,

presso lo

studio

Data pubblicazione: 05/07/2013

dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/2007 della CORTE

R.G.N.
200/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
GRANOZZI GAETANO;
udito l’Avvocato SICILIANO ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2007

R.G. 18504/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3-2-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza,
in awoglitnento denti dunianda !imposta da Tiziana Mai ia Vulpintega

Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposte al

contratto di lavoro concluso tra le parti, per il periodo 2-5-2002/30-6-2002,
(“ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero
conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11
dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio 2002”) e condannava la società
alla riammissione in servizio della Volpintesta e al pagamento in suo favore
delle retribuzioni maturate a decorrere dal 18-9-2003.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
La Volpintesta si costituiva resistendo al gravame.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 3-7-2007,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tredici
motivi
La Volpintesta ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
1

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Ciò posto in ordine logico vanno dapprima esaminati il terzo e il quarto
motivo riguardanti la asserita specificità delle ragioni giustificatrici del termine
indicate nel contratto (investendo tutti gli altri motivi questioni consequenziali
o comunque logicamente successive, rispetto all’accertamento della sussistenza

Con il terzo motivo, la società, denunciando violazione degli artt. 1 d.lgs.
n. 368/2001, 12 Preleggi, 1362 e ss. e 1325 c.c., censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto la mancanza nel contratto de quo della
specificazione delle ragioni giustificatrici della apposizione del termine,
laddove la individuazione di tali concrete ragioni giustificative nella specie era
possibile “per relationem” attraverso le espressioni contenute nel contratto
stesso e l’attento esame degli accordi sindacali richiamati, tutti già prodotti fin
dal primo grado, ed allegati al ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza
dello stesso (in base ai quali tra l’altro era stato convenuto che “nel contesto del
processo di ristrutturazione in atto e del conseguente processo di mobilità del
personale”, “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a
tempo determinato per sostenere il livello di servizio del recapito durante la
fase di realizzazione dei processi di mobilità…, ancorché nella prospettiva di
ridurne gradualmente l’utilizzo”).
D’altro canto, al riguardo, la società rileva che “la specificità della
clausola appositiva del termine deve essere apprezzata anche con riguardo alle
dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a
tempo determinato, con l’ovvia conseguenza che, laddove tali esigenze siano
sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito

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o meno di tale specificità ai fini della legittimità del termine).

produttivo, la relativa formulazione non potrà che essere calibrata in rapporto
a tali processi nazionali”.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia anche vizio di motivazione sul
punto.

Come è stato più volte enunciato da questa Corte (v. Cass. 1-2-2010 n.
2279 e successive) e va qui ribadito, “in tema di apposizione del termine al
contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore
di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23
aprile 2000, in causa C-378/2007 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in
causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del
termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della
causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto,
che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale
circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza
e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso
del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel
contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili
alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto
individuale)”.
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs. n. 368/2001 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
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Entrambi i motivi vanno accolti come di seguito.

organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di

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indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del

rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la
stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di
legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di
qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la

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rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che

conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai
fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
Orbene la sentenza impugnata, in sostanziale contrasto con tali principi e
con motivazione insufficiente, ha affermato che nella fattispecie è mancata la

limitandosi a rilevare che dalla clausola apposta al contratto de quo non si può
evincere “se nell’ufficio di destinazione vi fossero esigenze produttive o di
organizzazione ovvero di innovazioni o sperimentazioni tecnologiche o ancora
processi di riposizionamento del personale in relazione all’area di
inquadramento e alle mansioni assegnate all’appellante”.
Nel contempo la Corte territoriale ha ritenuto generico anche il richiamo
agli accordi collettivi indicati, senza però esaminarne in particolare il
contenuto, quanto meno relativo alla stipula dei contratti a termine.
In tal modo, in realtà, la Corte di merito ha omesso di esaminare in
concreto gli elementi di specificazione emergenti dal contratto de quo, anche
attraverso i richiami agli accordi collettivi ivi contenuti, alla luce delle
deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonché la
sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui al secondo
comma dell’art. 1 del decreto legislativo citato.
Vanno così accolti il terzo e il quarto motivo, restando assorbiti tutti gli
altri, che investo questioni consequenziali o comunque logicamente successive
all’accertamento della specificità della indicazione delle ragioni giustificatrici
del termine (in specie i primi due la eccezione di risoluzione per mutuo
consenso tacito; il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo la verifica della
sussistenza delle ragioni giustificatrici e la mancata ammissione della richiesta
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“specificazione” delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine,

istruttoria al riguardo ribadita in appello; il nono la conversione del rapporto
conseguente alla nullità del termine; il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo e il
tredicesimo le conseguenze economiche della detta nullità).
La impugnata sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte

ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine
grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze
istruttorie dallo stesso formulate (v. Cass. 2279/2010 cit.), dovrà articolarsi
nella previa valutazione della esistenza o meno del grado di specificazione
richiesto dalla legge – tenendo conto, come sopra, di tutti gli elementi di
valutazione – e, in caso di positivo accertamento, nella successiva verifica
dell’effettiva ricorrenza nel caso concreto degli elementi di fatto che danno
corpo alle ragioni di assunzione per come siano specificate (in tali sensi v. da
ultimo Cass. 27-2-2013 n. 4883). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Reggio Calabria.
Roma 23 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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IL PRESIDENTE

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d’Appello di Reggio Calabria, la quale, tenuto conto che l’onere di provare le

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