Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16838 del 30/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/07/2011), n.16838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16784/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1815/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

2.10.09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Brindisi, depositato il 25.5.2004, T.L., premesso di aver lavorato a decorrere dal 1 gennaio 1973 nello stabilimento del petrolchimico di Brindisi, con le mansioni di facchino addetto al carico, scarico e movimentazione merci e materiali vari, oltre che alle pulizie, a contatto con polveri di amianto, chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto ai benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Con sentenza in data 23.10.2007 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 13.10.2009, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, pur riscontrando l’assenza della prevista certificazione Inail, rilevava che il giudice di primo grado aveva accertato in concreto l’esistenza di tutte le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici suddetti.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Col predetto ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, e violazione dell’art. 2697 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che, in difetto della certificazione Inail rilasciata in base all’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, il lavoratore assicurato aveva l’onere di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, tra cui la sussistenza dell’esposizione qualificata, essendo a tal fine necessario accertare, al di là delle mansioni concretamente svolte dall’interessato, se l’ambiante di lavoro fosse effettivamente contaminato dall’amianto nella misura necessaria in relazione al diritto fatto valere, e non potendo essere a tal fine autonomamente invocati gli atti di indirizzo ministeriali.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la prova dell’esposizione qualificata può ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge (Cass. n. 19456/2007), e che, anche in mancanza di certificazione dell’Inail, spetta al giudice di merito accertare l’esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 3095/2007).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato come, dagli accertamenti istruttori compiuti nel giudizio di primo grado, fosse emerso (attraverso la documentazione prodotta, il curriculum in atti e la prova testimoniale espletata) che nei confronti del T. ricorrevano tutte le condizioni previste dal protocollo Guerrini perchè l’Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei chiesti benefici contributivi, e cioè la continuità e regolarità di svolgimento, nel complesso Petrolchimico di Brindisi, dell’attività di facchinaggio, consistente nella movimentazione, carico e scarico dei sacchi di materiale, pulizie presso i forni e dei tratturi dove scorrevano le tubazioni coibentate in amianto, adibizione al reparto P9T per il taglio ed il carico della plastica bollente; rilevando altresì come su tali punti di merito non ci fosse stata alcuna contestazione specifica da parte dell’appellante, sicchè gli stessi dovevano ormai ritenersi coperti da giudicato.

La Corte di merito ha compiuto pertanto un accertamento, sia pure di tipo presuntivo, circa l’esposizione del lavoratore ad una concentrazione di fibre di amianto rilevante ai sensi di legge, sorretta da adeguata motivazione (in senso conforme, Cass. sez. lav., 23.4.2009 n. 9680).

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2011

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