Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16838 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18080-2011 proposto da:

R.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati, GIAMPIERO DEL BIGIO e

GABRIELE EUSEBI giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

REGIONE MARCHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 357/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/07/2010, R.G. N. 741/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del 10 motivo,

assorbito il resto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 357/2010, ha respinto l’appello proposto dal signor R.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Marche in ordine alla domanda volta alla condanna di quest’ultima alla corresponsione dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, art. 1 in relazione ad epatite, contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite nell’anno 1984, ascrivibile alla ottava categoria della tabella A. allegata al D.P.R. n. 834 del 191.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la legittimazione passiva doveva riconoscersi in capo al Ministero della Salute e non in capo alla Regione richiamando, condividendolo, l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle sentenze 10431/2007 e 8809/2009.

3. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il signor R.G. prospettando due motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria.

4. La Regione Marche è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 12 disp. gen., comma 1, della L. n. 59 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, art. 3, comma 1, art. 7, comma 1; del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 1, commi 1 e 2, art. 3, comma 7, 7, 9 D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114, comma 1 e art. 123, comma 1; della L. n. 210 del 1992, art. 5 comma 3; del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3, del D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3, sostenendo che la Regione Marche è legittimata passiva in ordine al beneficio di cui alla Legge n. 210 del 1992.

6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 102 c.p.c. sostenendo che, ferma la legittimazione passiva anche della Regione Marche, sarebbe ravvisabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra questa ed il Ministero e che, pertanto, la causa dovrebbe essere rimessa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.

Esame dei motivi:

7. I motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella decisione a Sezioni Unite n. 12538 del 2011 (nello stesso senso cfr..Cass. 4591/2014, 6336/2014, 489/2016), nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute.

9. Ed infatti, come chiarito nella suddetta sentenza a Sezioni Unite: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nel D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e nel D.P.C.M. 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la L. n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei citati D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Di tale permanente vigenza c’è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni.

10. Può allora concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

11. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto

12. Non v’è spazio per pronunzia sulle spese del presente giudizio in quanto la Regione Marche è rimasta intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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