Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16838 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16838 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 28452-2010 proposto da:
COMUNE

DI

OLLOLLAI,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato TROILO GREGORIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO CORRIAS, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1884

DAGA

RINALDO

DGARLD50S29G044C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

Data pubblicazione: 05/07/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 389/2010 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 12/07/2010
R.G.N. 47/2010;

udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato TROILO GREGORIO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 luglio 2010 la Corte d’appello di Cagliari, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 4 marzo 2009, ha
dichiarato il diritto di Daga Rinaldo, dipendente del Comune di 011olai, a
percepire l’indennità di posizione secondo le previsioni contrattuali, e

al 10 giugno 2006. Il Daga, inquadrato nella categoria D5 di cui al CCNL
Regioni ed Autonomie Locali, era stato nominato Responsabile dei Servizi
Bilancio, Programmazione e Finanza, ma il Sindaco, con delibera del 18
maggio 2005, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 53 della legge 388 del
2000, aveva avocato a sé tutte le competenze gestionali, riguardanti anche
l’area di competenza del Daga al quale, con ulteriore delibera sindacale,
erano residuate tutta una serie di attività che avevano però comportato il
venir meno dell’indennità di posizione fino a quel momento goduta, mentre
non gli era mai stata corrisposta l’indennità di risultato prevista dagli artt.
8, 9 e 10 del CCNL di categoria. La Corte territoriale ha considerato che la
avocazione da parte del Sindaco era stata attuata senza la necessaria
modifica regolamentare di competenza della giunta e non del Sindaco, per
cui la avocazione stessa era illegittima per incompetenza del Sindaco
stesso, poiché deliberata in violazione del TU 267 del 2000, incompetenza
rilevabile anche d’ufficio; sostanzialmente non si era perfezionata la
fattispecie normativa di cui all’art. 53 citato che consente la deroga alla
regola della separazione dell’attività di gestione da quella politica, per cui
vigono quelle generali in materia di servizi. In particolare torna ad essere
applicabile l’art. 15 del CCNL 2002 — 2005 che prevede che negli enti privi
di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali,
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni
di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999, per cui nel
periodo compreso fra l’illegittima avocazione delle funzioni da parte del

A

l’indennità di risultato nella misura minima contrattuale, dal maggio 2005

Sindaco e la nomina del responsabile unico sulla modifica regolamentare, il
Daga era comunque titolare della posizione organizzativa di responsabile
dell’area economico finanziaria, ed ha diritto a percepire le conseguenti
indennità di posizione e di risultato.
Il Comune di 011olai propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza

Resiste con controricorso il Daga.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
53 della legge n. 388 del 2000 in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
In particolare si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe
considerato illegittima l’avocazione delle funzioni da parte del Sindaco per
mancanza del Regolamento, in quanto le disposizioni regolamentari
organizzative non indicherebbero necessariamente l’approvazione di un
formale regolamento.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione delle
norme di cui agli artt. 112, 345, 433 e 437 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che
sarebbe stata erroneamente ritenuta rilevabile d’ufficio l’incompetenza
assoluta del Sindaco ad avocare le funzioni precedentemente affidate al
Daga, per cui la Corte territoriale avrebbe pronunciato in ultrapetizione non
essendo stata richiesta l’illegittimità dell’avocazione per incompetenza.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo fra loro
connessi, e sono infondati. L’art. 53, comma 23 della legge 388 del 2000

affidato a due motivi.

testualmente prevede che “gli enti locali con popolazione inferiore a
tremila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera
d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino
la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei

adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in
deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo
, 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale.” Appare chiaro che sia la lettera che la ratio di tale norma, che
prevede la possibilità di un’eccezione al generale modello organizzativo
degli enti locali con la distinzione fra competenze gestionali e politiche,
imponga un motivato regolamento organizzativo. Tale previsione
conseguentemente esclude un provvedimento ad personam come quello in
questione in questa sede, ed impone viceversa un provvedimento
regolamentare, e quindi di portata generale, che escluda ogni riferimento al
singolo ed indichi la concreta presenza dei presupposti indicati dalla orma
per provvedere a tale eccezionale provvedimento organizzativo. Il Comune
ricorrente non ha provato la sussistenza di tale regolamento, ed anzi, in
modo giuridicamente infondato, deduce in questa sede di legittimità la non
necessità della diposizione regolamentare suddetta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

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