Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16837 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8346-2015 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 573935/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente D.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Roma n. 5739/35/14 e, in data 2.5.2017, ha formulato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, dichiarando di rinunciare al ricorso proposto;
– considerato, indipendentemente dalla prova del versamento delle somme dovute per la procedura di definizione, che la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (citato D.L. 193, art. 6, comma 2) e l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. n. 22118 del 2017; Cass. n. 23173 del 2017);
– considerato, altresì, che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021