Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16837 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10738 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

D.M. Impianti dei F.lli G. & N. s.n.c., in

persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonio Damascelli per procura speciale in calce al ricorso, presso

il cui studio in Roma, via Alberico II, n. 33, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, n. 66/13/2013, depositata il giorno 21

ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di D.M. Impianti dei F.lli G. & N. s.n.c., due avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2005 e 2006, con i quali aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte Irap e Iva, ritenute e addizionali regionali e comunali, oltre interessi e sanzioni, e, relativamente ai medesimi anni di imposta, ulteriori avvisi di accertamento nei confronti dei soci D.G. e D.N., a titolo di Irpef, addizionale regionale e contributi Inps, oltre interessi e sanzioni; avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed l’soci avevano proposto appello; successivamente, a seguito della presentazione della istanza di definizione delle lite pendenti da parte dei soci, con decreto presidenziale della Commissione tributaria regionale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei soci e della società; a seguito di reclamo, la Commissione tributaria regionale aveva disposto la prosecuzione del processo, stante l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio anche nei confronti della società;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: doveva essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle pretese fatte valere nei confronti dei soci; relativamente al motivo di appello riconducibile alla errata determinazione dei redditi di cui agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, gli atti impositivi erano adeguatamente motivati in quanto fondati sul riscontro di documenti di natura contabile, extracontabile e bancari; non poteva trovare accoglimento il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi riferiti alla manodopera in nero, in quanto riscontrati mediante documentazione extracontabile; doveva essere accolto il motivo di appello relativo alla non corretta applicazione dell’Iva al 20% sui presunti ricavi, dovendosi correttamente applicare l’aliquota media pari al 12,71% per l’anno 2005 e all’11,24% per l’anno 2006;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con atto depositato il 20 gennaio 2020, notificato all’Agenzia delle entrate il 16 gennaio 2020, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6;

si rende necessario dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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