Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16837 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16837 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 26446-2010 proposto da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI 80224030587, in
persona del Ministro

pro

tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende,

ope

legis;
– ricorrente –

2013

contro

1868

VACCARI

ANTONIO

VACATN61P69E8970,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo
studio dell’avvocato EPIFANI BIANCA MARIA, che lo
4

Data pubblicazione: 05/07/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENNA
PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 315/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 02/07/2010 r.g.n. 540/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– •

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.7.2010, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Mantova, confermata sulla questione di giurisdizione, dichiarava
il diritto di Vaccari Antonio a percepire la retribuzione prevista per l’area C, posizione
economica C1, nell’ambito della nuova classificazione di cui al c.c.n.l. 1998/2001 del
computo Ministeri, con decorrenza dal 1.7.1998 ed, accertata la prescrizione del credito

differenze retributive maturate dal 14.6.2000, oltre interessi come legge.
Esponeva che la domanda aveva ad oggetto l’illegittimità dell’inquadramento del Vaccari
nella posizione B3 nell’ambito della nuova classificazione di cui al c.c.n.l. 1998-2001,
comparto Ministeri, ed il diritto all’inquadramento nell’area C, posizione economica C2 — o,
in subordine C1 — con ricostruzione della carriera o, in subordine, in ragione
dell’espletamento di mansioni superiori di attività ispettiva e di vigilanza, il diritto del
predetto al pagamento delle differenze retributive per il periodo successivo all’entrata in
vigore del c.c.n.l.. Per quanto di interesse nella presente sede, rilevava che non vi era
contestazione sullo svolgimento delle mansioni di cui al profilo 240 per la VI qualifica della
declaratoria allegata al dpr 1219/84, ma che vi era contestazione solo sulla equivalenza
fra questo e l’inquadramento di VII ed VIII qualifica. Osservava che risultava provato che il
Vaccari avesse svolto attività istruttoria nell’ambito di prescrizioni specifiche e procedure
predeterminate, comportanti la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni
discrezionali, elaborazione di dati e di situazioni anche di tipo complesso, indagini e
controlli specifici, attività di vigilanza, attività di verifica e di riscontro della contabilità
aziendale e che, pertanto, se pure le risultanze istruttorie non consentivano di enucleare
un identico contenuto professionale rispetto agli inquadramenti di VII ed VIII qualifica, era
tuttavia da considerare che il contratto collettivo del 1998 non prevedeva, in area B,
mansioni del contenuto descritto, nè assimilabili, e che le attività di accertamento
ispezione e controllo erano invece inserite in area C. Non vi era contrasto tra l’art. 13
commi, 3 e 4, del c.c.n.l. e l’art. 16, che contemplava che l’inquadramento dovesse
avvenire in base al sistema di corrispondenze indicato nella tabella B, atteso che l’art. 13,
al comma 5, contemplava espressamente la possibilità per ciascuna amministrazione di
procedere, attraverso i contratti integrativi, all’individuazione di nuovi profili, ovvero ad una
1

per il periodo antecedente al 14.6.2000, condannava il Ministero al pagamento delle

diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree, considerando la
difficoltà del passaggio al nuovo sistema contrattuale di inquadramento. Nella fattispecie in
esame non era in discussione che l’appellante avesse svolto prima e dopo le stesse
identiche mansioni, inquadrate dal contratto nazionale in area C, con la conseguenza, in
forza dell’alt 36 Cost. e 45, 2° comma, d. Igs 165/2001, che doveva riconoscersi il suo
diritto a percepire la relativa retribuzione. Richiamava, a conforto della correttezza di tale

professionale. Poiché il Vaccari aveva svolto, sin dall’entrata in vigore del ccnI 1998 e già
antecedentemente, funzioni tipicamente ispettive previste dal contratto collettivo per la
nuova figura dell’Accertatore del lavoro, inquadrato in posizione C1, superiori a quelle
della posizione B3 e poi B3S, attribuitegli con decorrenza 1.1.2001, allo stesso andava
riconosciuto, ex artt. 36 Cost e 45, comma 2, d. Igs cit. il diritto alla retribuzione prevista
per l’area C, posizione economica C1, dall’1.7.1998. Riteneva, tuttavia, fondata
parzialmente l’eccezione di prescrizione, per cui disponeva che il pagamento delle
spettanze andasse circoscritto alle differenze maturate per il periodo successivo al
14.6.2000, tenuto conto della data di valida messa in mora.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo, cui resiste il
Vaccari, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione delle norme della contrattazione
collettiva ed, in particolare, degli artt. 13, commi 4 e 5, 15 e 16 CCNL Comparto Ministeri
1998/2001 e lamenta violazione degli artt. 3/q e 10 lettera B del CCN Integrativo Ministero
del lavoro del 4.10.2000, nonchè erronea applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 45, co.
2 e 52 D. Igs. 165/2001, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Osserva che, in base alle disposizioni contrattuali, ha proceduto ad inquadrare il Vaccari
nell’area B, posizione economica B3, in applicazione della tabella di corrispondenza che
prevedeva tale inquadramento per chi appartenesse all’ex VI qualifica funzionale, profilo
240 — assistente dell’Ispettorato del lavoro -. Rileva che le disposizioni contrattuali
richiamate sono insindacabili in sede giudiziale perché frutto della determinazione
dell’autonomia collettiva in tema di inquadramento del personale. D’altronde, con l’art. 3
2

interpretazione, la disciplina collettiva integrativa riguardante lo specifico profilo

lettera Q del contratto integrativo, è stato stabilito il mantenimento ad esaurimento del
profilo di Assistente dell’Ispettorato del lavoro e con l’art. 10 lett. B) sono state previste
procedure agevolate (corso-concorso) per consentire ai lavoratori dell’ex VI qualifica
funzionale l’accesso all’area C, in deroga ai requisiti di accesso esterno e ciò, secondo il
ricorrente, è conforme a quanto previsto dall’art. 13 del citato ccnl. Al contrario di quanto
ritenuto nella impugnata sentenza, non è il mero svolgimento di mansioni attinenti alla

specializzazione e responsabilità, ed il caso all’esame è specificamente previsto dalla
Disciplina transitoria dettata dal contratto integrativo.
Prescindendo dai profili di improcedibilità del ricorso connessi alla mancata produzione del
contratto integrativo, deve pervenirsi all’accoglimento del motivo di impugnazione.
Effettivamente la questione all’esame si è posta in ragione della trasposizione delle
vecchie qualifiche funzionali nelle aree di nuova istituzione e la soluzione è strettamente
connessa alla equiparazione disposta ed ai criteri stabiliti nelle tabelle, che non sono
suscettibili di essere sindacati in quanto rimessi alla contrattazione collettiva. Nel contratto
integrativo, del resto, proprio per ovviare a possibili difficoltà del passaggio al nuovo
sistema ordinamentale è previsto un percorso preferenziale per i collocati in profili ad
esaurimento che non trovavano una adeguata corrispondenza in profili professionali delle

vigilanza che dà diritto al trattamento economico di area C, ma il livello di professionalità,

nuove aree o idonea collocazione nell’area di riferimento. c117
Pertanto, la censura è meritevole di accoglimento, non essendo la pronunzia in linea con
quanto già reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, nel sistema speciale
della disciplina del lavoro pubblico contrattuale, l’art. 2103 c.c. non trova applicazione nella
parte in cui attribuisce rilievo, ai fini dell’inquadramento, alle mansioni svolte, che, ai sensi
del D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 52, comma 1, periodo 2, non possono avere effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Peraltro,
con riferimento al sistema delle fonti, quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001, lo stesso,
dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante
personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare
il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (cfr., in tali
termini, Cass., s. u., 7.7.2010, n. 16038, cui sono conformi, tra le altre, Cass. 2.9.2010 n.
19007, Cass. 20.5.2011 n. 11149). Più specificamente, – è stato osservato – per il
3

personale “contrattualizzato”, il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo
speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico anche la materia degli
inquadramenti e, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della
seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di
inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente
modificato e integrato, si riferisce. Nello stabilire in sede di prima applicazione la
collocazione in area B, posizione economica 3, di tutto il personale già inquadrato nella
soppressa 6^ qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16.2.1999,
non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, ne’ è ravvisabile altra causa di
nullità (art. 1418 c.c.), giacché nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva
in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non
discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per
giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (cfr. Cass.,
s. u., 16038/2010 cit.). Le considerazioni che precedono assorbono ogni altro profilo
valutativo, atteso che alla verifica dei profili professionali e delle mansioni svolte all’atto del
nuovo inquadramento non può attribuirsi alcuna rilevanza ed è anzi significativo che il
contratto integrativo abbia previsto un percorso professionale per l’accesso in area C da
parte di dipendenti con mansioni svolte in 6^ qualifica funzionale, con inquadramento in
B13, proprio a conforto della insindacabilità delle tabelle di corrispondenza.
Il ricorso, va, in conclusione accolto e, per l’effetto la sentenza impugnata deve essere
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, secondo periodo, c.p.c., con il rigetto
della domanda del Vaccari.
Stante la complessità della materia e considerato il progressivo consolidarsi della
giurisprudenza di legittimità sulle questioni dibattute, le spese dei gradi di merito possono
essere integralmente compensate tra le parti, laddove quelle del presente giudizio, per il
principio della soccombenza, vanno poste a carico del Vaccari nella misura liquidata, in
favore del Ministero, in dispositivo.
P.Q.M.
4

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna il Vaccari
al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro
3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, I 22.5.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA