Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16836 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.T., V.N., V.C., R.A.,

S.F., S.B., T.A.,

T.V., T.P., elettivamente domiciliati

in Roma, Via A. Emo 106, presso l’avv. Mafalda Matta, rappresentati e

difesi dagli avv. QUATTROMINI Paola e Giuliana giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma emesso nei

procedimenti riuniti al n. 53213 in data 7.1.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 7.1.2008 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibili, previa riunione, i ricorsi ex L. n. 81 del 2009, proposti da V.T., V.N., V.C., R.A., S.F., S.B., A. e T.V., T.P., con riferimento a controversia di lavoro iniziata e definita in primo grado nel 1991 e protrattasi nel secondo grado dal marzo 1992 al 30.11.2005, in ragione dell’inosservato adempimento dell’obbligo di produzione della documentazione relativa al giudizio presupposto.

Avverso la decisione i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l’intimato, con i quali rispettivamente lamentavano: 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, atteso che, benchè richiesta, la Corte territoriale aveva omesso di acquisire la detta documentazione, pur evidentemente ritenendola rilevante ai fini del decidere; 2) vizio di motivazione, poichè la mancata acquisizione dei documenti non avrebbe legittimato il rigetto nel merito della domanda, che pertanto non risultava sorretta da idonea documentazione.

Osserva il Collegio che è fondato il primo motivo, restando assorbito il secondo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale, data della definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi), e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (C. 06/20403, C. 06/17249, C. 05/21093, C. 04/19084, C. 04/7258).

Il decreto deve essere dunque cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione perchè provveda a stabilire se il processo abbia avuto o meno durata ragionevole e, nel caso negativo(a stabilirne la consistenza, per poi procedere alla conseguente liquidazione dell’indennizzo alla luce dei parametri CEDU e della giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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