Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16836 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9290-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5397/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.G. impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emesso dall’Equitalia Sud s.p.a. per il mancato pagamento di sei cartelle affermando la irregolarità della notifica limitatamente alle cartelle recanti crediti di natura tributaria.

La CTP di Roma con sentenza dell’8.2.2016 dichiarava il difetto di giurisdizione per la parte dell’atto attinente a debiti di natura non tributaria mentre per la restante parte accoglieva il ricorso affermando l’irregolarità della notifica per mancato invio della seconda raccomandata dopo la consegna del plico al portiere.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte di Equitalia Sud s.p.a. la quale depositava documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato, la CTR del Lazio con sentenza in data 21.9.2017, accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo che le cartelle in questione fossero state regolarmente notificate mediante consegna al portiere e che il disconoscimento del documento attestante la notifica operato dal contribuente non fosse stato correttamente formulato.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo. Depositava altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.,

Parte intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile ed infondato il disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato dal contribuente relativamente alla documentazione prodotta dalla controparte in copia.

La censura è infondata.

Va in primo luogo rilevato che la questione relativa alle modalità con cui si contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., sul presupposto che la parte non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve contestare le specifiche difformità (Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 16998 del 2015; Cass. n. 21003 del 2017), richiede la trascrizione delle eccezioni di disconoscimento dedotte dal contribuente, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza della ritenuta violazione di legge e, dunque, la correttezza delle argomentazioni del decidente.

A prescindere da tale rilievo, dalla lettura del ricorso per cassazione appare evidente che nella fattispecie, il contribuente ha disconosciuto la conformità della documentazione prodotta in copia dall’Agente della Riscossione agli originali ed ha altresì eccepito l’inesistenza di detti originali.

A riguardo va rilevato che perchè possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 c.c.). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.

In tale direzione questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza (v. Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 29993 del 13/12/2017, Cass. n. 12730 del 21/06/2016, Cass. n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (vedi da ultimo Cass. Sez. 5, n. 16557 del 2019).

Nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il disconoscimento si è concretato in una contestazione generica che non risponde ai requisiti richiesti.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte intimata.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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