Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16836 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14905-2011 proposto da:

A.L., C.F. (OMISSIS), AM.FR. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato CARMEN ORIANI, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIANFRANCO OLIVIERO e GIANCARLO AIELLO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI C.F. 80014890638, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso

lo studio dell’avvocato LUCIO LAURENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2010, R.G. N. 3568/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli, rigettava la domanda di A.L., proposta nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive concernenti la sua utilizzazione in lavori socialmente utili, per le ore eccedenti le 20 ore settimanali di lavoro, per le quali aveva percepito dall’Inps l’assegno di cui al D.Lgs. 468 del 1997, art. 8, comma 3, in relazione alle quali il Comune di Napoli aveva corrisposto un importo inferiore a quello previsto dal medesimo art. 8, comma 2, che doveva essere corrispondente alla paga oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il D.Lgs. n. 81 del 2001, recante integrazioni e modifiche alla materia dei lavori socialmente utili, aveva carattere innovativo ed era incompatibile con il sistema di predeterminazione precedente e quindi, anche se la nuova legge non aveva espressamente abrogato il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l’effetto abrogativo si era determinato in forza della predetta incompatibilità, alla stregua del D.Lgs. del 2001, art. 10, comma 3, per cui “Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo”.

Avverso detta sentenza il lavoratore ricorre in cassazione con un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, sostiene che la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità di un compenso inferiore rispetto a quello di cui alla norma indicata tuttora in vigore.

Il ricorso alla stregua di specifico precedente di questa Corte è fondato.

Infatti con sentenza n. 6670 del 2012 questo giudice di legittimità ha, in fattispecie del tutto analoga alla presente, sancito che in tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, nè espressamente, nè per incompatibilità, dal D.Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l’assegno mensile per la quantità oraria legale. Ne consegue che le ore eccedenti a quelle remunerate debbono essere compensate dall’utilizzatore, senza che la necessità, ex D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 5, di una delibera da parte di quest’ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, 4teso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall’altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell’importo integrativo per le or

eccedenti il limite legale. In tal senso, da ultimo, Cass. 8075 del 2016.

Non essendovi valide ragioni logico-giuridiche, nemmeno prospettate, per discostarsi da questo precedente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, espressione di una diversa regula iuris, va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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