Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16836 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAFAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20679-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA

CARCAVALLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2010 R.G.N. 860/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato ANDREA NECCI per delega Avvocato RAFFAELE

TRIVELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.8.2010 la Corte d’appello di Venezia, rigettava l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che dichiarava il diritto di B.G. alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia a decorrere dall’1.1.2006, con condanna dell’INPS all’erogazione della pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di invalidità. A fondamento della domanda la Corte d’Appello richiamava il consolidato orientamento di legittimità che aveva riconosciuto il diritto alla medesima trasformazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un motivo. B.G. resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e R.D. n. 636 del 1939, art. 9, D.Lgs. n. 503 del 1992 artt. 1, 2, 5 e 6; vizio di motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio; e lamenta che la conversione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia è possibile solo ove di quest’ultima siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi; fermo restando che i periodi di fruizione della pensione di invalidità non possono essere computati quali periodi di contribuzione figurativa utili allo scopo stante la mancanza di una norma espressa in tal senso e la natura eccezionale della norme che sanciscono l’utilizzazione della contribuzione figurativa; rileva inoltre che nonostante l’espressa contestazione sul punto da parte della difesa dell’INPS, sia in primo grado che in appello, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla questione.

2. – Il motivo è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite sentenza n. 8433/04, Sez. L, sentenza n. 18580 del 07/07/2008, ord. n. 29015/2011) la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti.

3. – Si tratta di un principio che è stato riaffermato anche da Cass. n. 21292 del 06/10/2009 secondo la quale il titolare di pensione di invalidità nel regime anteriore alla disciplina di cui alla L. n. 222 del 1984, ha la facoltà, al raggiungimento dell’età pensionabile e sempre che sussista il requisito contributivo, di richiedere, con apposita domanda, la trasformazione del trattamento goduto in pensione di vecchiaia; ove tale opzione non sia stata esercitata, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non può essere successivamente richiesta dagli eredi in relazione a prestazioni pensionistiche già fruite dal titolare del trattamento pensionistico, dovendosi escludere, in mancanza di espressa disposizione, l’estensione alla pensione d’invalidità dell’automaticità della trasformazione prevista per l’assegno di invalidità.

Più di recente i medesimi principi sono stati ribaditi da Sez. L, Sentenza n. 3539 del 23/02/2015 secondo cui la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che la decorrenza della pensione di vecchiaia, una volta proposta istanza per la conversione del trattamento previdenziale, deve individuarsi nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.

4. – Nel caso in esame i necessari requisiti anagrafico contributivo non sono stati affatto accertati avendo la Corte di merito affermato il diritto alla trasformazione della pensione di inabilità sulla base della mera presentazione della domanda senza effettuare alcun specifico accertamento.

5. – Nè in mancanza dei fatti specificamente allegati dall’attore circa la ricorrenza dei necessari requisiti di legge, non risultanti dalla sentenza impugnata (ma nemmeno dalla trascrizione del ricorso di primo grado), può valere il principio di non contestazione richiamato dalla difesa del controricorrente, atteso che l’onere di contestazione postula l’affermazione e si coordina con l’allegazione degli stessi fatti costitutivi del diritto.

Del resto quella sollevata dall’INPS in relazione alla necessaria presenza dei requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, non è un eccezione in senso stretto ma una mera difesa (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, rel. Curzio) che, in quanto non altera il thema decidendum della controversia, è deducibile in ogni stato e grado ed anche nel giudizio di cassazione, salvo l’onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato.

7. – In conclusione la sentenza di merito non appare conforme a diritto e deve essere quindi cassata con rinvio della causa ad un nuovo giudice individuato nel dispositivo il quale procederà ai necessari accertamenti attenendosi ai principi sopra affermati.

8. – Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA