Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16835 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BELLINI S.A.S. DI BELLINI CRISTINA &
C.
(C.F. (OMISSIS)), già Bellini Sas di Bellini Fernando, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato
TOGNON Giovanni, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORILLO
ERNESTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il
04/06/2008, n. 352/07 V.G. ER.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
che la Distribuzione automatica Bellini sas di Bellini Cristina & C Gargano Vito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Ancona depositato il 4.6.08 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 6300,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi in primo grado innanzi al Tribunale di Ferrara; che il Ministero ha resistito con controricorso.
OSSERVA:
Con i tre motivi di ricorso la società ricorrente si duole sotto diversi profili del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente determinato il periodo di irragionevole durata del processo e che la liquidazione dell’indennizzo sia avvenuta in misura inferiore ai parametri stabiliti dalla Cedu.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero resistente poichè i motivi risultano correttamente formulati e corredati da quesiti che appaiono adeguati alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte sul punto. I tre motivi ,che possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano fondati nei limiti di seguito precisati.
La Corte d’appello ha accertato che il processo era durato dall’agosto 1986 al dicembre del 2005 e, cioè, anni diciannove e mesi quattro ed ha ritenuto sussistere una eccessiva durata di anni 6 e mesi tre, liquidando 6.300,00 Euro d’indennizzo.
Tale determinazione, non avendo la Corte d’appello rilevato una particolare complessità della causa o un comportamento dilatorio delle parti, appare ampiamente difforme dai parametri Cedu che stabiliscono in tre anni la durata media ragionevole di un processo in primo grado. I motivi sono pertanto fondati laddove lamentano una erronea determinazione del periodo di eccessiva durata. Sono invece infondati laddove affermano che l’equo indennizzo vada rapportato all’intera durata del processo, non essendo ciò previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, e laddove sostengono che nel liquidare l’indennizzo, la Corte d’appello si sarebbe discostata dai parametri Cedu poichè la stessa ha, invece, provveduto alla sovraindicata liquidazione nella misura di Euro mille/00 per anno di ritardo conforme ai parametri in questione.
I motivi vanno pertanto accolti nei limiti di cui sopra ,con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte e , sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 15580,00 (sulla base di una irragionevole durata di anni 16 e mesi 4 e di un risarcimento di Euro 750,00 per i primi tra anni di ritardo e mille/00 per i successivi conformemente ai parametri Cedu), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 15.580,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1200,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1500,00 di cui Euro 850,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010