Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16835 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL�ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17310-2016 proposto da:

S.F. e S.N.M.A. nella loro

qualità di eredi legittimi del sig. S.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIANA 53, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO STRANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO CARRUBBA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 228034/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Serit Sicilia s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Catania, notificava a S.G. un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per omesso pagamento di n. 50 cartelle di pagamento.

Il contribuente impugnava il provvedimento impositivo limitatamente alle cartelle da n. (OMISSIS) a n. (OMISSIS) deducendo la loro mancata notifica, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e l’illegittimità del provvedimento e/o preavviso di fermo amministrativo per mancato esercizio dell’azione esecutiva entro il termine di prescrizione decennale nonchè la prescrizione della pretesa tributaria.

Si costituivano sia la Serit Sicilia s.p.a. che l’Agenzia delle Entrate che chiedevano il rigetto del ricorso.

La CTP di Palermo con sentenza n. 955/08/09 accoglieva il ricorso ritenendo le notifiche delle cartelle irregolari.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del giudizio in cui il contribuente proponeva appello incidentale, la CTR della Sicilia con sentenza in data 3.6.2015, accoglieva parzialmente sia l’appello dell’Ufficio che l’appello incidentale del contribuente.

Riteneva invero che alcune cartelle non fossero di competenza della Commissione tributaria, che le iscrizioni a ruolo di alcune cartelle fossero state notificate ex art. 140 c.p.c., ma che non essendo state prodotte agli atti le raccomandate con cui si dà avviso del deposito presso la casa comunale, le notifiche dovevano ritenersi nulle, che per alcune cartelle vi era stato lo sgravio da parte degli enti impositori, che le iscrizioni a ruolo di altre cartelle risultavano essere state regolarmente notificate mentre per altre ancora non vi era nessuna prova della notifica.

Avverso detta pronuncia S.N.M.A. e S.F., quali eredi di S. Giuseppe, proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate che proponeva altresì ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Impugnazione del capo di sentenza relativo alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) di cui al prospetto elaborato a pg. (OMISSIS) e (OMISSIS) della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, – violazione del giudicato formatosi su un capo autonomo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione- nullità del procedimento” parte ricorrente censurava la sentenza impugnata laddove a pgg. (OMISSIS) e (OMISSIS) aveva ritenuto il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) atteso che la sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità delle cartelle de quibus e l’Agenzia delle Entrate non aveva formulato alcuna eccezione in punto di giurisdizione così formandosi il giudicato sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato” Impugnazione del capo di sentenza relativo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) di cui al prospetto elaborato a pg. (OMISSIS) e (OMISSIS) della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c.. Nullità del procedimento” parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la notifica della cartella n. (OMISSIS) non è regolare in quanto non è stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’adempimento delle formalità.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Impugnazione del capo di sentenza relativo alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) di cui al prospetto elaborato a pg. (OMISSIS) e (OMISSIS) della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’appello incidentale in relazione alla prescrizione e decadenza della pretesa tributaria portata nelle cartelle di pagamento di cui al presente capo in riferimento all’anno di imposizione del tributo iscritto a ruolo. Nullità della sentenza e del procedimento” parte ricorrente deduceva che la CTR nell’accogliere l’appello principale non aveva esaminato le questioni dedotte con l’appello incidentale.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero la CTR con riguardo alle iscrizioni a ruolo di cui alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione laddove il giudice di primo grado, statuendo nel merito e dichiarando la nullità delle cartelle in questione, aveva implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria, e peraltro in difetto di un motivo di appello sul punto formulato dalla Agenzia delle Entrate.

Il secondo motivo è inammissibile atteso che parte ricorrente a sostegno della censura non ha nè trascritto nè allegato la documentazione comprovante la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 31038 del 2018).

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

La CTR nel pronunciarsi sull’appello principale in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle nn. (OMISSIS) non ha esaminato le questioni sollevate con l’appello incidentale, peraltro trascritto nel corpo dell’odierno ricorso, con cui il contribuente aveva dedotto la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136 e ss. c.p.c., ed in particolare degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” l’Agenzia delle Entrate deduceva che le cartelle annullate per vizi di notifica risultano invece regolarmente notificate l’una a mani della moglie convivente, l’altra sempre al coniuge che ha rifiutato la notifica.

La censura è inammissibile in quanto non sono riportate nel corpo del ricorso le relate di notifica delle cartelle in questione nè tale documentazione risulta essere stata allegata al controricorso (benchè si parli di un allegato 3) al controricorso).

In conclusione, alla stregua di quanto fin qui esposto, in accoglimento dei motivi nn. 1) e 3) del ricorso principale, dichiarati inammissibili il motivo n. 2) ed il motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del 1) e del 3) motivo, dichiarati inammissibili il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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