Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16835 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14904-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN ORIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO OLIVIERO e

GIANCARLO AIELLO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso

lo studio dell’avvocato LUCIO LAURENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6713/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2010, R.G. N. 10489/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il D.Lgs. n. 81 del 2001, recante integrazioni e modifiche alla materia dei lavori socialmente utili, aveva carattere innovativo ed era incompatibile con il sistema di predeterminazione precedente e quindi, anche se la nuova legge non aveva espressamente abrogato il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l’effetto abrogativo si era determinato in forza della predetta incompatibilità, alla stregua del D.Lgs. del 2001, art. 10, comma 3, per cui “Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo”.

Avverso detta sentenza il lavoratore ricorre in cassazione con un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, sostiene che la sentenza impugnata ha riconosciuto la legittimità di un compenso inferiore rispetto a quello di cui alla norma indicata tuttora in vigore.

Il ricorso alla stregua di specifico precedente di questa Corte è fondato.

Infatti con sentenza n. 6670 del 2012 questo giudice di legittimità ha, in fattispecie del tutto analoga alla presente, sancito che in tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, nè espressamente, nè per incompatibilità, dal D.Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l’assegno mensile per la quantità oraria legale. Ne consegue che le ore eccedenti quelle remunerate debbono essere compensate dall’utilizzatore, senza che la necessità, ex D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 5, di una delibera da parte di quest’ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall’altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell’importo integrativo per le ore eccedenti il limite legale. In tal senso, da ultimo, Cass. 8075 del 2016.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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