Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16835 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4500 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Autosalone Campagnolo s.r.l. unipersonale, in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Tosi Loris e Marini Giuseppe per procura

speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma,

via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio di quest’ultimo

difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, n. 127/01/2011, depositata il giorno 20

dicembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di Autosalone Campagnolo s.r.l. unipersonale, in liquidazione, società esercente attività di commercio di autoveicoli nuovi e usati, un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2002, con il quale, relativamente ad operazioni di acquisto di autovetture, aveva recuperato l’Iva per indebita utilizzazione del regime del margine, non avendo regolarizzato le operazioni di acquisto di autovetture usate, e contestato l’illegittima detrazione dell’Iva per operazioni soggettivamente inesistenti; a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la società non aveva illustrato nel ricorso i motivi per cui aveva ritenuto illegittime le riprese in materia di indebita detrazione dell’Iva a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti; non era stata regolarmente applicata la disciplina in materia di regime del margine sull’acquisto di autovetture usate, non avendo la società provato di avere osservato la dovuta diligenza al fine di verificare che gli intestatari a monte delle autovetture usate non potessero detrarre l’imposta assolta in occasione del relativo acquisto, circostanza verificabile, nella fattispecie, mediante l’esame del libretto di circolazione delle autovetture; comunque e nel merito, sussisteva, nella fattispecie, un frode carosello con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; era legittima la ripresa a tassazione dei costi, in quanto fittizi, poichè derivante da condotta penalmente rilevante;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società Autosalone Campagnolo s.r.l. Unipersonale affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, , in materia di applicazione del regime del margine in caso di acquisto di autovetture usate, in particolare per aver ritenuto che, nella fattispecie, non trova applicazione la disciplina del regime del margine nonostante il fatto che l’art. 36, comma 1, cit., preveda, quale unica condizione, che il soggetto nazionale acquisti un bene usato da altro soggetto nazionale che ha applicato tale regime, sicchè deve essere riconosciuto il diritto, a propria volta, di assoggettare l’operazione al medesimo regime nel caso di successiva cessione;

la ricorrente, segnatamente, evidenzia che, attese le condizioni per l’applicazione del regime in esame, non può legittimamente ritenersi che sussista, in capo ad ogni operatore successivo al soggetto che abbia importato il bene, l’onere di verificare la corretta applicazione del regime in ogni fase del precedente passaggio, non potendosi muovere alcun addebito al contribuente che abbia fatto incolpevole affidamento sulla qualificazione giuridica dell’operazione effettuata dalla controparte contrattuale;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., per non avere ritenuto che la disciplina dell’Iva del margine non ha natura agevolativa, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova, sicchè, sotto tale profilo, la verifica dell’effettiva detrazione dell’imposta da parte del primo intestatario dell’auto e, quindi, della corretta applicazione del regime del margine da parte del primo cedente comunitario, può essere svolta solo dall’amministrazione finanziaria, non potendo essere richiesto all’operatore nazionale di conoscere la normativa fiscale vigente nel paese comunitario in cui ha sede il primo cedente e di verificare se effettivamente l’originario intestatario abbia o meno detratto l’Iva;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla questione della corretta applicazione della disciplina dell’Iva del margine nel caso di acquisto di automobili usate, sono infondati;

il giudice del gravame ha premesso che, in generale, tenuto conto della particolarità del regime speciale in esame, il cessionario deve dimostrare di avere operato secondo la diligenza richiesta dalla sua condizione professionale al fine di verificare la legittimità dell’applicazione del suddetto regime, in particolare di avere esaminato il libretto di circolazione del mezzo acquistato per la individuazione della provenienza del veicolo;

in particolare, ha accertato, nella fattispecie, che gli intestatari dei veicoli commercializzati risultavano essere società di autonoleggio o di locazione finanziaria comunitarie, e pertanto, ha ritenuto che, essendo soggetti facoltizzati alla detrazione dell’Iva versata a monte, non potevano assoggettare le operazioni al regime del margine;

a tal proposito, va osservato che i motivi in esame riguardano la questione dei presupposti per l’applicabilità del regime del margine

e della individuazione dei criteri di riparto dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente nonchè della verifica del comportamento diligente che quest’ultimo è tenuto ad osservare in tali circostanze;

sulla questione in esame, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza 12 settembre 2017, n. 21105, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di IVA, il c.d. regime del margine, previsto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 (convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85) e dagli articoli da 311 a 325 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (e, già, dall’art. 26 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime d’imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell’IVA: ne consegue che la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell’istituto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l’amministrazione finanziaria contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Rientra in tale condotta anche l’individuazione, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari del veicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell’ambito della catena di fornitura, senza possibilità di detrazione: in caso di esito positivo, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche qualora l’amministrazione dimostri, attraverso indagini e controlli inesigibili dal contribuente, che in realtà l’imposta, per qualsiasi motivo, non era stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui dalla verifica del contribuente emerga che i precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria, in base al criterio di normalità probabilistica) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole”;

la pronuncia impugnata ha fatto applicazione di questo orientamento, peraltro già espresso da questa Suprema Corte (Cass. civ., 12 febbraio 2010, n. 3427; Cass. civ., 24 luglio 2015, n. 15630) in quanto ha accertato, sulla base dell’esame dei libretti di circolazione, che gli intestatari dei veicoli risultavano essere società di autonoleggio o di locazione finanziaria, ed ha ritenuto che, proprio le suddette circostanze dovevano condurre a escluere che la società contribuente aveva tenuta la dovuta diligenza dalla stessa esigibile;

nè può essere seguita la line difensiva di parte ricorrente secondo cui, affinchè il cessionario possa fruire del regime fiscale speciale in esame, è sufficiente la mera regolarità formale della fattura ricevuta dal cedente ovvero la circostanza che non sussistevano rapporti diretti con le suddette imprese;

invero, ciò che rileva è il fatto che, nella catena delle operazioni di cessione tra i cedenti, figurano anche soggetti passivi Iva che per le qualità soggettive rivestite (società di autonoleggio o di leasing) sono legittimati a portare in detrazione l’imposta sugli acquisti dei medesimi veicoli successivamente rivenduti agli intermediari nazionali;

va peraltro precisato che l’orientamento sopra indicato non è in contrasto con l’esigenza di preservare i principi fissati dall’Unione Europea in tema di certezza e di affidamento, tenuto conto del fatto che rimane pur sempre compito dell’autorità giudiziaria nazionale negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente (Corte di giustizia, 3 marzo 2005, C-132/03, Fini H), sicchè soltanto “gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode” possono fare affidamento sulla liceità di tali operazioni”, pertanto un soggetto “che sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad una operazione che si iscriveva in frode all’IVA” non può allegare la buona fede a garanzia dei diritti di detrazione o rimborsi vantati in relazione alle operazioni compiute (Corte di Giustizia, 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Axel Kitte e altri);

pertanto, se l’affidamento tutelato dal diritto UE presuppone che il soggetto passivo Iva sia impossibilitato a rendersi conto, pur dando prova di avere tenuto la dovuta diligenza di un commerciante avveduto, che in realtà non erano sotlisfatte le condizioni per l’esenzione, a causa della falsificazione della prova dell’esportazione presentata dall’acquirente (Corte Giust., 21 febbraio 2008, Netto Supermarket, causa C-271/06), è evidente che, nel caso di specie, la negligenza della società contribuente è da correlare alla circostanza, la cui verifica era dalla stessa esigibile, che dai libretti di circolazione delle autovetture risultava che primo acquirente dei beni era una società di autonoleggio o di locazione finanziaria;

non vale, peraltro, allegare la estrema gravosità dell’onere di diligenza che graverebbe sul concessionario per svolgere gli accertamenti in ordine alle condizioni di soggetti residenti in altro Paese membro, quando “nel caso di autoveicoli, l’eventuale insussistenza di tali requisiti può talvolta essere agevolmente desunta dai libretti di circolazione…, cosicchè va senz’altro affermata l’esistenza di un particolare onere di diligenza in capo all’acquirente, anche mediato, riguardo a dati risultanti dai libretti di circolazione” (Cass. civ., 12 febbraio 2010 n. 3427);

il giudice del gravame, quindi, ha ritenuto che sussistesse una idonea prova presuntiva della mancanza delle condizioni che legittimavano l’applicazione del regime del margine, in quanto tra i soggetti Iva cedenti, risultavano, dall’esame dei libretti di circolazione, anche società di autonoleggio o di locazione finanziaria che utilizzavano i veicoli come beni strumentali all’esercizio della impresa, ed in quanto tali aveva diritto di portare in detrazione l’IVA fatturata sull’acquisto a monte: nella specie, quindi, ricorre lo schema legale della presunzione di cui all’art. 2729 c.c., atteso che da un lato, dal fatto certo (qualità soggettiva degli operatori economici) è ben possibile in linea teorica pervenire, mediante applicazione dello schema probatorio presuntivo, alla conoscenza di distinti fatti ignorati, dall’altro occorre rilevare come, nel caso di specie, la strumentalità del bene (ovvero la “inerenza” od “afferenza” del bene acquistato all’esercizio della attività economica) non si identifica con l’oggetto della prova presuntiva, ma costituisce soltanto uno degli elementi ricostruttivi del fatto ignorato (detrazione della imposta) che è da ritenersi l’unico fatto oggetto di prova, in quanto fatto impeditivo del diritto alla fruizione del regime fiscale c.d. del margine;

nello specifico caso la rilevazione dai documenti di circolazione della qualità di autonoleggiatore delle società originarie cedenti, e quindi della qualità di soggetto “primo immatricolatore” che – secondo l” id quod plerumque accidit” – acquista l’autoveicolo per destinarlo alla propria attività imprenditoriale con conseguente legittimazione a portare in detrazione l’IVA versata in rivalsa sull’acquisto del bene strumentale, doveva indurre quanto meno nel dubbio il cessionario sulla effettiva applicabilità alla operazione economica del regime del margine, e quindi ad acquisire, preventivamente, dalla cedente ulteriori elementi comprovanti la mancata detrazione della imposta nel Paese membro da cui provenivano i veicoli, rimanendo escluso, in difetto di tale verifica, un incolpevole affidamento del medesimo, fondato esclusivamente sulla mera annotazione, nella fattura emessa dal cedente, della applicazione del regime del margine. Tale annotazione in fattura, infatti, non è sufficiente ex se ad integrare un artificio o raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto-cessionario, nonostante la dovuta diligenza impiegata (e dunque non costituisce ex se prova adeguata della buona fede del cessionario), laddove questi, sulla scorta degli stessi documenti indispensabili al perfezionamento della operazione commerciale, pervenuti in suo possesso, possa agevolmente rilevare ulteriori elementi fattuali che presentino una connotazione antitetica a quelle condizioni soggettive dell’operatore-cedente previste dalla legge per l’applicabilità del regime del margine e che impongono pertanto al cessionario, che intenda beneficiare del regime fiscale speciale, l’onere di acquisire con la dovuta diligenza informazioni più dettagliate sull’effettivo assoggettamento, in via definitiva, del cedente intracomunitario all’IVA versata “a monte” (ad esempio nel caso in cui gli autoveicoli siano stati utilizzati dalla società di noleggio come “fringe benefit” attribuito ai propri dipendenti e non come bene strumentale destinato – in via esclusiva o promiscua all’esercizio della impresa), tanto al fine di dirimere ogni possibile futura contestazione in ordine alla correttezza fiscale della operazione intracomunitaria;

la sentenza censurata, pertanto, si è sul punto conformata ai suddetti principi, sicchè non sussiste alcuna violazione di legge;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, per non avere considerato che la ricorrente aveva evidenziato che le indicazioni apposte nei libretti di circolazione non consentivano di risalire al regime fiscale applicato dal primo intestatario del veicolo, in particolare di valutare se, a monte, vi fosse un soggetto che avesse o meno detratto l’Iva e, quindi, di stabilire se il regime dell’Iva era stato o meno correttamente applicato;

il motivo è infondato;

come si è già avuto modo di precisare in sede di esame dei primi motivi di censura, le indicazioni apposte nei libretti di circolazione, da cui si evince che gli originario proprietari erano società di autonoleggio o di locazione finanziaria, costituiscono elementi di presunzione in ordine alla circostanza dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione assolta a monte per l’acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività proprie dell’impresa sicchè è onere della società cessionaria fornire elementi di prova idonei a superare la suddetta presunzione;

quel che rileva, quindi, per fondare la presunzione in esame è quanto risulta emergere dai libretti di circolazione e, sotto tale profilo, non costituisce circostanza decisiva il fatto che non era possibile evincere dagli stessi che l’intestatario del veicolo non avesse provveduto alla detrazione dell’Iva, posto che proprio quest’ultimo profilo costituiva, invero, l’oggetto della prova contraria che la parte ricorrente avrebbe dovuto prospettare al giudice di merito al fine di assolvere al proprio onere di prova rispetto alla presunzione in oggetto;

non sussiste, dunque, alcun vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, non avendo parte ricorrente indicato fatti decisivi non tenuti presenti dal giudice del gravame ai fini della pronuncia;

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere ritenuto che la ricorrente non aveva contestato, sin dal ricorso introduttivo, la pretesa dell’amministrazione finanziaria, contenuta nell’avviso di accertamento, relativa alla illegittima detrazione dell’Iva corrisposta per operazioni soggettivamente inesistenti;

il motivo è inammissibile;

il giudice del gravame ha esaminato la questione dei limiti della domanda proposta dalla ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo ed ha ritenuto che: la società aveva irregolarmente allegato al ricorso documenti relativi all’accertamento con adesione che, in quanto relativo a diverse annualità, non potevano fondare ragioni di contestazione di cui all’avviso di accertamento in esame; il ricorso introduttivo doveva evidenziare tutte le ragioni di fatto e di diritto che si intendeva prospettare avverso la pretesa impositiva, in tal modo delimitando l’oggetto della controversia; la società non aveva prospettato nel ricorso introduttivo i motivi per i quali riteneva illegittime le riprese in materia di indebita detrazione a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti;

in definitiva, il giudice del gravame, tenuto conto del contenuto del ricorso introduttivo, ha escluso che la ricorrente avesse prospettato ragioni di doglianza relative alla sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti;

va quindi osservato che, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, di regola, l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicchè al riguardo alla Corte di cassazione è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. civ., 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. civ., 24 luglio 2012, n. 12944); nella fattispecie, parte ricorrente si limita a evidenziare che, diversamente da quanto accertato dal giudice del gravame, la stessa aveva prospettato, con il ricorso introduttivo, ragioni di doglianza avverso la pretesa relativa alla sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, in tal modo, tuttavia, non prospettando ragioni di censura relative al percorso logico seguito al fine di addivenire alla statuizione sul punto;

peraltro, va altresì osservato che il motivo difetta di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto il ricorso originario al fine di consentire a questa Corte di apprezzare la rilevanza della questione prospettata;

nè, a tal fine, può assumere rilievo quanto riportato nel ricorso (pag. 45), in particolare il passaggio del ricorso originario secondo cui la stessa aveva specificato di essersi comportata come previsto dalla legge e dall’indirizzo dell’Amministrazione tributaria ed aveva escluso propri atteggiamenti colposi di negligenza, imprudenza o imperizia: dai suddetti passaggi, in realtà, non è in alcun modo dato rilevare la circostanza che parte ricorrente avesse compiutamente prospettato già al giudice di primo grado la questione in esame e, correlativamente, che il giudice del gravame non abbia provveduto ad una corretta interpretazione dell’estensione della domanda proposta con il ricorso originario;

con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo relativo alla questione delle operazioni soggettivamente inesistenti, non avendo la Commissione tributaria regionale specificato le ragioni per le quali la ricorrente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare all’operazione fraudolenta;

il motivo è inammissibile;

va, infatti, osservato che la pronuncia censurata si caratterizza per una duplice ratio decidendi: come detto, in primo luogo, la stessa ha accertato che la questione della ripresa in conseguenza della realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti non rientrava nell’ambito dei motivi di ricorso originari; in secondo luogo, ha comunque esaminato nel merito la questione, decidendo nel senso sfavorevole alla contribuente;

il rigetto del quarto motivo del ricorso, relativo al vizio della pronuncia nella parte in cui ha escluso che la ricorrente avesse proposto ricorso anche relativamente alla questione in esame, assume rilevanza ai fini della valutazione del presente motivo, in quanto preclude di esaminare la fondatezza del motivo in esame che presuppone la corretta introduzione della questione nell’ambito del thema decidendum;

la circostanza, invero, che il giudice del gravame ha fondato la ragione del rigetto dell’appello su di una duplice ratio decidendi preclude, comunque, di esaminare la fondatezza della decisione nel merito ove non possa essere messo in discussione il fatto che la parte non aveva prospettato, con il ricorso originario, la illegittimità della pretesa fondata sulla sussistenza una frode carosello nella quale era risultata coinvolta la ricorrente;

con il sesto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dello ius superveniens, di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, , consistente nel riconoscimento del diritto della ricorrente alla deduzione dei costi riferiti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

il motivo è inammissibile;

l’applicabilità della previsione normativa in esame è strettamente correlata all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti sicchè la stessa va esclusa nel caso in esame ove, come già osservato, la suddetta questione non era stata prospettata dalla ricorrente in sede di ricorso originario;

in conclusione, sono infondati il primo, secondo e terzo motivo, inammissibili il quarto, quinto e sesto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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