Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16834 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO

MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/05/2007, n. 858/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 02-05-2007, emesso su rinvio di questa Corte, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva accolto parzialmente il ricorso, quanto al giudizio di cognizione davanti al Giudice amministrativo, ma non aveva considerato l’ulteriore giudizio di ottemperanza.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, ove si richiede di considerare anche il giudizio di ottemperanza, va rigettato.

Questa Corte si e’ pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi’ come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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