Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16834 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19558-2017 proposto da:

ISCHIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA SIMEONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, SUAP E TRIBUTI LOCALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66345/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Ischia srl propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 663/45/16 del 26.1.2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole il (OMISSIS) dal Comune di Ischia per Ici 2003 e sanzioni.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: – la notifica dell’avviso di accertamento in questione doveva ritenersi valida ed efficace, anche se eseguita a mezzo di raccomandata di posta privata e non per il tramite di Poste Italiane spa, titolare del servizio postale universale; – infondati erano i motivi di opposizione circa la decadenza e la prescrizione nelle quali era asseritamente incorso il Comune nell’attività di accertamento, dal momento che era qui applicabile il termine quinquennale di cui alla L. 296 del 2006, art. 1, comma 161, termine che il Comune aveva interrotto mediante la notificazione, nel 2008, di distinti avvisi di accertamento riferiti alle singole istanze di sanatoria presentate medio tempore dalla società.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e, più in generale, degli avvisi e degli atti che dovevano per legge essere notificati al contribuente, doveva essere necessariamente prestato da Poste Italiane spa, in quanto esclusivo titolare abilitato al servizio di posta universale (D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011; L. n. 890 del 1992, art. 14). Come già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo di posta privata di un atto impositivo doveva ritenersi radicalmente inesistente e, come tale, non altrimenti sanabile.

p. 2.2 n motivo è infondato.

La questione della validità-inesistenza della notificazione di atti giudiziari e processuali è stata affrontata e recentemente risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che: “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SSUU 299/20).

Lo stesso problema è stato vagliato con riguardo alla notificazione degli atti tributari impositivi, assunti quale species del genus degli atti amministrativi, con affermazione di validità della stessa qualora realizzata da operatore postale privato licenziatario.

Si è infatti recentemente stabilito – anche in ragione dell’evoluzione interpretativa che ormai configura come assolutamente residuale l’ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, secondo quanto stabilito da altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass.SSUU n. 14916/16) – che: “in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla ‘licenza individualè di cui al citato D.Lgs. n. 261, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (così Cass. 15360 del 2020).

Con sentenza n. 8416/19, le SSUU hanno inoltre stabilito: “con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi.”

Anche per la notificazione degli atti impositivi va dunque esclusa la fattispecie di radicale inesistenza qui propugnata dalla società ricorrente; la quale, per altro verso, non ha dedotto nè che la notificazione dell’avviso di accertamento in questione (risalente al 2013) sia stata effettuata da un operatore di posta privato non licenziatario nè, in ogni caso, che le adottate modalità di notificazione le abbiano arrecato concreto pregiudizio, risultando anzi – per stessa sua ammissione – che l’avviso di accertamento in questione venne da essa “tempestivamente” impugnato in sede giurisdizionale con pieno esercizio del diritto di difesa.

Ne segue il rigetto del ricorso, esclusivamente basato sulla questione finora descritta.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, mediante collegamento da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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