Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16834 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16834 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 10375-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1533

RUSSO ANGELO RSSNLG42P13C3520;
– intimato-

Nonché da:

Data pubblicazione: 05/07/2013

RUSSO

ANGELO

RSSNLG42P13C3520,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
-controrícorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3346/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/04/2010 r.g.n. 5110/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione,
rigetto dell’ incidentale.

contro

RG 10375-11

– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva
la domanda di Russo Angelo, proposta nei confronti della società Poste

licenziamento collettivo intimatogli dalla predetta società.
La Corte del merito poneva a base del

decisum il rilevo fondante secondo il

quale la comunicazione di avvio della procedura, ex art. 4, comma 3, della L.
n. 223 del 1991 non era adeguata essendo stato fornito solo l’elenco dei
lavoratori licenziati senza alcuna comparazione con gli altri rimasti in
azienda e cioè senza una graduatoria idonea a consentire la verifica della
corretta applicazione ei criteri di scelta.
Avverso questa sentenza la società Poste Italiane ricorre in cassazione sulla
base di due censure.
Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione
incidentale condizionata assistita da tre motivi e deposita brevi osservazioni
sulle conclusioni del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa
sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la società Poste Italiane deducendo
violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, comma
_3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un “fatto”
‘decisivo della controversia (con riguardo alla pretesa incompletezza della
comunicazione di avvio della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art.

Italiane, di cui era dipendente, avente ad oggetto l’impugnativa del

-4, comma 3, rileva che il Giudice di secondo grado è pervenuto alla conclusione
circa l’insufficienza della comunicazione di avvio della procedura di
licenziamento collettivo per effetto di una errata interpretazione rigoristica
della norma (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3) che fissa il contenuto della
predetta comunicazione e non ha tenuto conto che l’adeguatezza della

assegna.
Con la seconda censura la società Poste Italiane denunciando violazione e falsa
applicazione della L. 23 luglio 1991 n. 223, art. 4, comma 9 ° , nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su un “fatto” decisivo della
controversia, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha valutato
inadeguata la comunicazione di cui al richiamato comma 9 del citato art. 4.
Osserva la Corte che tale ultima censura va dichiarata inammissibile in quanto
l’asserita inadeguatezza della comunicazione di cui al predetto comma 9 °
dell’art. 4 della L. 23 luglio 1991 n. 223 è del tutto estranea alla
decidendi

della sentenza impugnata che fonda il proprio

decisum

ratio

unicamente

sulla non completezza della c.d. comunicazione di avvio della procedura.
Passando all’esame del prima censura del ricorso principale rileva,
innanzitutto, la Corte che la stessa è ammissibile in quanto pur contenendo la
contemporanea deduzione di violazioni di leggi e di vizio di motivazione la
stessa, per come sviluppata ed argomentata, consente l’immediata e certa
individuazione delle ragioni poste a base dell’uno e dell’atro dei motivi di
cui all’art. 360, l ° comma, cpc.
Nel merito ritiene il Collegio che la censura è fondata alla stregua di
‘conforme orientamento di questa Corte espresso in relazione a fattispecie del

2

comunicazione va valutata in relazione alle finalità che il legislatore le

-tutto 2ovrapponibili alla presente in cui la stessa Corte di Appello di Roma
aveva ritenuto, per analoghe ragioni, incompleta la comunicazione in parola.
‘Al riguardo è sufficiente richiamare la

regula luris,

oramai diritto vivente,

secondo la quale in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per
i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei

1egge 23 luglio 1991 ? n_ 2?3, deve ee,ere yg,lut4ta in relazione ai motivi della
riduzione di personale, che restano

(.› -L.t./.aiii al controllo giuri5dizionale,

cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare
l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del
lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei
lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti
dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra
l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si
esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della
conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che,
nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti,
adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla
pensione ( per tutte V. Cass. 26 febbraio 2009 n. 4653).
Principio questo, poi, successivamente ribadito,

con riferimento proprio ad

una sentenza della Corte di Appello di Roma, da Cass. 11 marzo 2011 n. 5884 e
da molte altre cui si rinvia senza necessità di dover in questa sede
ripercorrere i vari passaggi argomentativi.
La sentenza impugnata che non si è attenuta al richiamato principio va di

conseguenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,

3

contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, della

alla stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione che procederà ad

un nuovo esame del merito applicando il suddetto principio.
Il ricorso incidentale condizionato che investe questioni non decise, in quanto
ritenute assorbite, dal giudice di appello va dichiarato inammissibile.
Infatti è

principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel

il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni, come
nella specie, che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto
la

ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali

questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere
riproposte davanti al giudice di rinvio ( V. per tutte Cass.S.U. 8 ottobre 2002
n. 14382 e Cass. 15 febbraio 2008 n.3796 e Cass. 26 aprile 2010 n.9907).

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale,
dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso
incidentale condizionato.Cassa in relazione all’accoglimento del primo motivo
del ricorso principale la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013
Il Presidente

giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con

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