Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16833 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9712-2017 proposto da:

COMUNE ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

ISCHIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA SIMEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 884929/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Ischia propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8849/29/16 dell’11.10.2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Ici 2007 e sanzioni notificato alla Ischia srl.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: – l’accertamento aveva riguardo ad un immobile che era stato fatto oggetto non già di procedura di condono edilizio ai sensi della L. n. 350 del 2003 (i cui effetti erano cessati da tempo), bensì di ordinaria denuncia Docfa di variazione catastale in regolarizzazione presentata nell’anno 2010; – in base alla L. n. 342 del 2000, art. 74, in caso di variazione catastale a seguito di procedura Docfa gli atti attributivi della nuova rendita esplicavano efficacia solo dopo la loro notificazione, ma potevano essere utilizzati anche per le annualità di imposta pregresse che risultassero ‘sospesè, cioè ancora suscettibili di accertamento; – nel caso di specie il Comune non si era però avvalso di questa facoltà, notificando l’avviso di accertamento in questione soltanto il 16 maggio 2013 e, dunque, oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2012 risultante dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della mancata dichiarazione o del mancato versamento).

Resiste con controricorso Ischia srl.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, il quale stabiliva che, per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi, l’Ici era dovuta dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione. Nel caso di specie, la società aveva presentato istanza di regolarizzazione edilizia nell’anno 2004, ma soltanto nell’anno 2010 aveva presentato domanda di attribuzione di nuova rendita catastale mediante procedura Docfa. In tale situazione, doveva ritenersi che il termine di decadenza decorresse dall’assegnazione della nuova rendita, prima della quale il Comune non era in grado di procedere ad alcun accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di fatto decisivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – costituito dalla circostanza che la società contribuente soltanto nel 2010 aveva presentato la domanda di attribuzione di rendita, nonostante che fin dal 2004 l’immobile fosse stato sanato dal punto di vista edilizio.

p. 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato, il che assorbe l’ulteriore doglianza.

L’immobile in questione, sanato dal punto di vista edilizio nel 2004, è stato fatto oggetto di procedura Docfa di regolarizzazione catastale, con attribuzione di nuova rendita, soltanto nel 2010.

Ora, l’attribuzione della nuova rendita nel caso di sopravvenuta regolarizzazione catastale dell’immobile (nella specie, di classamento D) esplica effetto retroattivo per tutte le annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento Ici da parte dell’amministrazione comunale, così come, del resto, riconosciuto dalla stessa commissione tributaria regionale nella sentenza in esame.

Ai fini di tale imposta, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, cioè suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 14402 del 2017).

Nel caso di specie la rendita proveniva dalla proposta formulata dalla stessa società proprietaria, e non da una rettifica dell’amministrazione finanziaria necessitante di specifica notificazione alla parte.

Orbene, che l’annualità d’imposta oggetto del presente giudizio (2007) rientrasse appunto tra quelle “sospese” perchè ancora suscettibili di accertamento, deriva dal combinato disposto di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4.

Secondo la prima disposizione: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni”.

In base alla seconda previsione di legge: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”.

Sotto quest’ultimo profilo va poi osservato che l’obbligo di dichiarazione del possesso dell’immobile ai fini Ici, fino a quando è rimasto in vigore, “non cessa allo scadere del termine stabilito dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso (…) ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) sia presentata, configurandosi, in caso di inosservanza, un’autonoma violazione per ogni anno d’imposta punibile ai sensi del citato Decreto, art. 14, comma 1; infatti, poichè la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicchè, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non viene meno in relazione all’annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1” (Cass. n. 14399 del 2017).

Tutto ciò premesso, rileva che la dichiarazione ai fini Ici per l’anno 2007 doveva essere presentata dalla società proprietaria (in capo alla quale già sussisteva il presupposto oggettivo di imposizione, posto che essa si trovava pacificamente, in quell’anno, nel possesso dell’immobile così come oggetto, fin dal 2004, della sanatoria edilizia) entro l’anno 2008 (anno di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2007), con conseguente spirare del termine decadenziale di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo (v. Cass. 28046/18) e, pertanto, al 31 dicembre 2013.

Sicchè l’avviso di accertamento opposto, notificato il 16 maggio 2013, doveva ritenersi tempestivo.

La sentenza qui impugnata va dunque corretta, avendo essa fatto scadere il termine di accertamento al 31 dicembre 2012, come se si vertesse della diversa fattispecie di omesso o parziale ‘versamentò di imposta regolarmente “dichiarata”.

Ne deriva la sua cassazione con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania la quale, in diversa composizione, deciderà sugli altri motivi di opposizione proposti dalla società contribuente e ritenuti assorbiti dalla pronuncia di decadenza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, mediante collegamento da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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