Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16833 del 07/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/08/2020), n.16833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11961/2014 proposto da:
NOVIELLO COSTRUZIONI 2001 DI R.S. & C. S.A.S., in persona
del legale rappresentante p.t., domiciliata presso la Cancelleria
della Corte essendo mutata la precedente elezione di domicilio per
effetto della memoria datata 20.1.2020, rappresentata e difesa
dall’Avv. Telese Pierluigi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura
Generale Dello Stato che la rappresenta e difende giusta, costituita
con mera comparsa ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 391/33/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,
depositata l’11/11/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/2/2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Udito il sostituto Procuratore Generale Sanlorenzo Rita che ha
concluso per la nullità della sentenza per violazione del
litisconsorzio necessario e quindi per l’accoglimento del ricorso.
Udito per parte ricorrente l’Avv. Diddoro Roberto per delega orale
dell’Avv. Telese Pierluigi.
Fatto
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 391/33/13 depositata in data 11 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società edile Noviello Costruzioni 2001 di R.S. & C. S.a.s. avverso la sentenza n. 80/24/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento, con cui era stata operata una rettifica del reddito di impresa dichiarato relativamente all’anno di imposta 2005.
– La CTR condivideva integralmente nel merito la decisione di primo grado, ritenendo corretta la ripresa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 sulla base del fatto che la società aveva dichiarato vendite di immobili nell’anno di imposta con un margine di utili molto modesto e sulla base di una gestione aziendale antieconomica.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo dieci motivi, che illustra con memoria con cui si è costituito il nuovo difensore. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Diritto
RAGIONI DI DIRITTO
– Con il primo e secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per mancata riunione del presente processo instaurato nei confronti della società di persone per rettifica del reddito di impresa, con quelli instaurati dai soci, per le riprese loro imputate per trasparenza in ragione della quota.
– I motivi sono fondati, nei termini che seguono. E’ nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci, di cui pure dà conto la sentenza gravata a pag.2, a nulla rilevando che in primo grado il giudizio da questi proposto fosse pendente avanti ad altra CTP, Avellino in luogo di Napoli.
– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).
– Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone Noviello Costruzioni 2001 di R.S. & C. S.a.s. per la ricostruzione del reddito di impresa per l’anno di imposta 2005, e nei confronti dei soci cui è imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota.
– Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).
– Conseguentemente, senza necessità di esaminare gli ulteriori otto motivi di ricorso – denuncianti la violazione e falsa applicazione di norme sul contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione perplessa e incomprensibile, l’errata applicazione del canone dell’onere della prova nella fattispecie, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e l’erroneo regolamento delle spese di lite – la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
PQM
La Corte:
accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
Così deciso in Roma,il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020