Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16833 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/08/2020), n.16833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11961/2014 proposto da:

NOVIELLO COSTRUZIONI 2001 DI R.S. & C. S.A.S., in persona

del legale rappresentante p.t., domiciliata presso la Cancelleria

della Corte essendo mutata la precedente elezione di domicilio per

effetto della memoria datata 20.1.2020, rappresentata e difesa

dall’Avv. Telese Pierluigi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende giusta, costituita

con mera comparsa ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 391/33/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata l’11/11/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/2/2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Udito il sostituto Procuratore Generale Sanlorenzo Rita che ha

concluso per la nullità della sentenza per violazione del

litisconsorzio necessario e quindi per l’accoglimento del ricorso.

Udito per parte ricorrente l’Avv. Diddoro Roberto per delega orale

dell’Avv. Telese Pierluigi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

– Con sentenza n. 391/33/13 depositata in data 11 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società edile Noviello Costruzioni 2001 di R.S. & C. S.a.s. avverso la sentenza n. 80/24/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento, con cui era stata operata una rettifica del reddito di impresa dichiarato relativamente all’anno di imposta 2005.

– La CTR condivideva integralmente nel merito la decisione di primo grado, ritenendo corretta la ripresa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 sulla base del fatto che la società aveva dichiarato vendite di immobili nell’anno di imposta con un margine di utili molto modesto e sulla base di una gestione aziendale antieconomica.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo dieci motivi, che illustra con memoria con cui si è costituito il nuovo difensore. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

– Con il primo e secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per mancata riunione del presente processo instaurato nei confronti della società di persone per rettifica del reddito di impresa, con quelli instaurati dai soci, per le riprese loro imputate per trasparenza in ragione della quota.

– I motivi sono fondati, nei termini che seguono. E’ nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci, di cui pure dà conto la sentenza gravata a pag.2, a nulla rilevando che in primo grado il giudizio da questi proposto fosse pendente avanti ad altra CTP, Avellino in luogo di Napoli.

– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).

– Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone Noviello Costruzioni 2001 di R.S. & C. S.a.s. per la ricostruzione del reddito di impresa per l’anno di imposta 2005, e nei confronti dei soci cui è imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota.

– Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

– Conseguentemente, senza necessità di esaminare gli ulteriori otto motivi di ricorso – denuncianti la violazione e falsa applicazione di norme sul contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione perplessa e incomprensibile, l’errata applicazione del canone dell’onere della prova nella fattispecie, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e l’erroneo regolamento delle spese di lite – la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

PQM

La Corte:

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma,il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA