Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16833 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 07/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16833

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25845-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA, con

ordinanza n. 737/2016 emessa il 24/10/2016 (r.g. n. 473/2012) nella

causa tra:

I.S.G.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

UNICREDIT S.P.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione a

sezioni unite dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con

le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Nicosia – davanti al quale l’Avv. I.S.G. aveva convenuto il Banco di Sicilia poi Unicredit S.p.A. quale “tesoriere del Comune di Nicosia” per sentirlo condannare al rimborso della somma relativa alla ritenuta d’acconto del 20% applicata sulle spese di vari giudizi anzichè soltanto sui diritti e onorari degli stessi – declinava la propria giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Enna la quale ultima a seguito di tempestiva riassunzione e alla prima udienza sollevava innanzi a queste Sezioni Unite della Corte il negativo conflitto di giurisdizione con ordinanza depositata il 3 novembre 2011.

Il sollevato conflitto è fondato alla luce della giurisprudenza di queste Sezioni Unite che hanno consolidato il principio secondo cui le controversie tra il sostituto d’imposta ed il sostituito – non coinvolgendo il rapporto d’imposta – danno ingresso ad una lite tra privati la cui giurisdizione appartiene perciò al giudice ordinario (Cass. sez. un. n. 18396 del 2016; Cass. sez. un. n. 8312 del 2010; in pressochè identica fattispecie, Cass. sez. un. n. 15031 del 2009).

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Nicosia del quale cassa la declinatoria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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