Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16833 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16833 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 10026-2009 proposto da:
MARICONDA GIUSEPPE nato a il 16/04/1944, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 48, presso lo
studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TRUNCELLITO ROCCO,

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

1464

contro

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO

32,

presso lo

Data pubblicazione: 05/07/2013

studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARRA
CARACCIOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
controri corrente –

avverso la sentenza n. 1220/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato CIMA ANGELO per delega BARRA
CARACCIOLO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

di NAPOLI, depositata il 30/04/2008 R.G.N. 229/2005;

R.G. 10026/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9-12-2003/16-1-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale
di Napoli rigettava la domanda proposta da Giuseppe Mariconda, dipendente

riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nella qualifica di capo
redattore con decorrenza dal 1988 e la condanna della società al pagamento
delle differenze retributive e contributive, oltre al risarcimento del danno.
Il Mariconda proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 30-4-2008,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza il Mariconda ha proposto ricorso con
due motivi.
La RAI ha resistito con controricorso.
Infine il Mariconda ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 13 della
1. n. 300/1970 e del contratto collettivo per i giornalisti del 1995 nonché vizio
di motivazione, lamenta che la Corte di merito ha escluso l’esercizio delle
mansioni di caporedattore “in ragione dei settori esistenti nella sede
decentrata”, senza in effetti accertare se le mansioni svolte dal ricorrente
fossero o meno riconducibili alle funzioni di caporedattore.

1

della RAI con qualifica di vice capo redattore, diretta ad ottenere il

In particolare, premesso che dall’organigramma della redazione di Napoli
emergeva che dal 1987 al 1989 il responsabile della redazione era il vice
direttore Mazzetti e che solo nel novembre 1989 era stato nominato
caporedattore il Blasi che aveva mantenuto tale funzione fino al 2003, il

periodo di cui alla direzione Mazzetti, allorché non vi era alcun capo redattore
nominato come tale, e fino alla nomina del caporedattore centrale Blasi, esso
ricorrente abbia o meno svolto le mansioni di caporedattore “responsabile del
settore sport della sede, operando come tale in autonomia e con
sovraordinazione ad altri giornalisti con qualifiche pari ovvero inferiori”.
Con il secondo motivo, denunciando gli stessi vizi, con riferimento al
periodo successivo al 1992 (nel quale oltre al caporedattore centrale Blasi vi
erano i capiredattori Luise, Milone e Ricciuti oltre caporedattore ad personam
Corsi) il ricorrente, in merito alla dedotta sua posizione paritetica con il
Milone, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto al riguardo
attendibile la testimonianza del Milone (il quale aveva uno specifico interesse a
non sminuire la sua posizione) piuttosto che quella del Corsi.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento.
Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito (v. Cass. 3010-2008 n. 26234, Cass. 31-12-2009 n. 28284, Cass. 27-9-2010 n. 20272), “nel
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento
di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè,
dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalle
individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di
categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della
2

Mariconda deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se nel

normativa contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura
delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento
del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di
fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se

Peraltro anche in tale materia non può che ribadirsi il principio generale
secondo cui “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice
del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (v.
Cass. 9-4-2001 n. 5231, Cass. 15-4-2004 n. 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933,
Cass. 5-10-2006 n. 21412). Del resto, come pure è stato più volte precisato,”il
controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non
equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione
esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un
giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al
giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del
3

sorretto da logica ed adeguata motivazione”.

vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un
nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n.
11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

che, considerata la inesistenza in RAI di una suddivisione per materia tra i
caporedattori (dato non contestato) e premesso che tra il 1987 e il 1992 la
struttura redazionale era incentrata sulla figura del vicedirettore Mazzetti e dal
1989 di un unico caporedattore Blasi, coadiuvati da cinque vice-caporedattori,
compreso il Mariconda dal 1990, la Corte territoriale ha rilevato che la
autonomia della quale, a dire del Luise, avrebbero goduto all’epoca i servizi
sportivi costituisce un dato recisamente smentito dal Blasi, mentre lo stesso
Luise non è stato in grado di precisare le modalità dello svolgimento
dell’incarico da parte del Mariconda, indicando quest’ultimo come “capo
servizio allo sport” (qualifica effettivamente rivestita dall’appellante fino al
febbraio del 1990, e spettante per l’appunto contrattualmente al “redattore cui
sia stata attribuita la responsabilità di un servizio redazionale a carattere
continuativo”.
Sul secondo motivo, concernente il periodo successivo, va osservato che la
Corte di merito in sostanza ha ritenuto non provato l’assunto della condivisione
di mansioni e di responsabilità con il Milone.
In particolare la Corte territoriale, considerata la struttura unitaria sopra
richiamata, ha rilevato:
che è pur vero che il Corsi ha equiparato le posizioni del Mariconda e del
Milone, indicando costoro quali fungibili referenti decisionali nei suoi
4

Orbene sul primo motivo, riguardante il primo periodo, osserva il Collegio

confronti, ma è vero anche che a tali affermazioni, “da delibare con particolare
cautela”, si contrappongono proprio quelle del Milone “che ha rivendicato a sé
stesso l’esercizio, sia pur nell’ambito di un rapporto di collaborazione con il
Mariconda, del potere decisionale finale”;

Milone in redazione” né la “responsabilità in capo alla testata nazionale della
rubrica che il Mariconda ha allegato di aver ideato e realizzato”;
che ulteriori elementi prova a sostegno della prospettazione attorea non
sono emersi né in primo grado né in appello (dove neppure sono stati “forniti
spunti appaganti in funzione di un eventuale approfondimento della vicenda”),
“avuto segnatamente riguardo al rapporto professionale interno tra il
Mariconda ed il Milone (aspetto, si rammenta, in merito al quale il Corsi nulla
è stato in grado di riferire);
che, peraltro, mentre le dichiarazioni del Corsi, secondo cui il Mariconda
“si occupava del desk nella fascia serale” non appaiono idonee ad apportare, in
realtà, un significativo contributo alla sua prospettazione, soprattutto a fronte
delle precisazioni del Blasi, che ha riferito che il Mariconda “non coordinava
né sovrintendeva il lavoro dei colleghi vice caporedattori” né interveniva a
disciplinare la prestazione resa dal Corsi e dal Luise.
In tal modo, quindi, la sentenza impugnata, nel quadro del procedimento
logico giuridico sopra richiamato, ha escluso l’effettivo svolgimento delle
mansioni superiori rivendicate con riferimento sia al primo periodo sia al
secondo periodo, con relativi accertamenti di fatto, che risultano altresì
congruamente motivati e resistono alle censure del ricorrente.

5

che non sono state specificamente contestate né “l’effettiva presenza di

Del resto entrambi i motivi in sostanza si risolvono in una inammissibile
richiesta di riesame del merito in questa sede (in specie in ordine alla

Pjì

valutazione della prova testimoniale e alla attendibilità dei testi Luise e Blasi
per il primo periodo e Corsi e Milone per il secondo).

soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della RAI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla
controricorrente le spese, liquidate in curo 50,00 per esborsi e euro 3.500,00
per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 23 aprile 2013

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA