Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16832 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10207-2014 proposto da:

ASD VILLA DELLE GIADE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.CESARE

BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato LUCREZIA MARIA MALVONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE SCOTTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORRE DEL GRECO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO VITTORE NARDELLI 127, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LANDOLFI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO

BENEVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39132/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Associazione Sportiva Villa delle Giade ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 391/32/13 del 15 novembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, per omesso versamento Tarsu 2009, notificatole dal Comune di Torre del Greco in relazione all’impianto sportivo (piscina con palestra e locali annessi) da essa detenuto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – il tributo era dovuto, come previsto dal regolamento comunale, sulla sola superficie dei locali destinati ad attività diverse dalla stretta pratica sportiva (uffici, spogliatoi, locali vari); – l’entità di tale superficie tassabile era stata correttamente stabilita, in sede di sopralluogo, della locale polizia tributaria in contraddittorio con il legale rappresentante dell’associazione, nonchè sulla base degli elementi desumibili da una relazione tecnica prodotta in corso di giudizio; – quand’anche l’associazione fosse ente senza scopo di lucro, il tributo in oggetto era comunque dovuto, come prescritto dal regolamento, in regime di detassazione del 50%; – nel caso di specie, la riduzione tariffaria non era tuttavia applicabile per difetto di rituale richiesta da parte dell’associazione nell’anno di riferimento.

Resiste con controricorso il Comune di Torre del Greco.

La ricorrente ha depositato, in data 12 dicembre 2017, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, attesa l’avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito in L. 225 del 2016 (come da documentazione Equitalia allegata).

Con ordinanza 19 dicembre 2017 il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo fin visto l’esito della procedura di definizione agevolata in oggetto.

In data 16.2.21 la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando ricevuta di versamento dell’ultima rata dovuta a titolo di definizione. Si tratta di contegno processuale implicante rinuncia al giudizio (Cass. n. 23394 del 2017; Cass. n. 24083 del 2018).

Sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo, compensate le spese (Cass. n. 28311 del 2018; Cass. n. 10198 del 2018).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il processo D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2, conv. in L. n. 225 del 2016;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA