Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16832 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17226-2013 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., C.F. (OMISSIS), già CASSA DI

RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo

studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO RAMPIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO COSSU, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 591/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/01/2013 R.G.N. 55/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato RAMPIN ANTONIO;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo e rigetta nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22.1.13 la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. contro la sentenza n. 890/08 con cui il Tribunale di Padova l’aveva condannata a pagare all’ex dipendente T.P. la somma di Euro 85.500,00 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento da costui patito dal 1.4.99 al 31.12.03, allorquando, da preposto alla filiale di (OMISSIS), era stato trasferito a quella di (OMISSIS) come mero funzionario aggiunto, sicchè da una posizione lavorativa apicale era passato ad una subalterna.

Per la cassazione della sentenza ricorre Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. affidandosi a tre motivi.

T.P. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere i giudici di merito accertato il demansionamento lamentato dal lavoratore valorizzando solo una parte d’una deposizione testimoniale (quella dell’ex direttore della filiale di (OMISSIS)) e trascurando le altre dichiarazioni dello stesso teste e tutte le ulteriori risultanze istruttorie favorevoli alla società ricorrente che, se valutate globalmente, avrebbero portato ad un diverso esito della controversia. In particolare, in ricorso ci si duole del fatto che la gravata pronuncia non abbia considerato che la filiale di (OMISSIS) era meno importante e meno grande di quella di (OMISSIS), che anche presso quest’ultima T.P. aveva conservato autonomi poteri di gestione del personale e del settore Mass Market (che costituiva il segmento di gran lunga più importante dell’attività della filiale) e che aveva esercitato, seppur in via delegata e vicaria e in misura inferiore a quelli propri del direttore, gli stessi poteri che aveva prima in qualità di preposto alla filiale di (OMISSIS).

Doglianze sostanzialmente analoghe vengono fatte valere con il secondo motivo di ricorso sotto forma di violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2056 e 2059 c.c. per avere la Corte territoriale liquidato, a titolo di risarcimento del danno professionale e all’immagine, la complessiva somma di Euro 85.500,00 malgrado la genericità della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, gravato dell’onere di allegare e provare il danno non patrimoniale e il nesso di causalità con il lamentato demansionamento, onere non assolto.

2- I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – vanno disattesi perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, in sostanza lamentano un mero cattivo governo delle risultanze istruttorie.

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 in poi e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Invece, il ricorso in oggetto non risponde ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U. e lamenta vizi di motivazione che non sarebbe stati denunciabili neppure alla luce del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità.

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

Il ricorso in oggetto non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Nè un ricorso per cassazione può enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone pur sempre un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

E’ poi appena il caso di escludere l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 2103 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 3) invocata dalla società ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., per l’assorbente rilievo che si tratta di norma non retroattiva.

Essa, pertanto, potrà – se del caso – trovare applicazione a rapporti di lavoro ancora in corso (e non è questa l’ipotesi in oggetto) e per demansionamenti attuati successivamente alla sua entrata in vigore, ma non potrà mai sanare ex post demansionamenti già realizzatisi in violazione della previgente disciplina.

3- Il terzo motivo è infondato.

Il danno da demansionamento professionale, ferma restandone la necessità di allegazione da parte di chi lo lamenti, può legittimamente ricavarsi anche in via presuntiva o mediante ricorso a massime di comune esperienza ex art. 115 cpv. c.p.c. (cfr. Cass. n. 4652/09; Cass. S.U. n. 6572/06).

Nel caso di specie, del danno sono state riscontrate l’allegazione e la prova, sia pure ricavata – quest’ultima – mediante presunzioni, considerata la durata della dequalificazione, l’impoverimento della professionalità e la frustrazione di ulteriori prospettive di carriera.

In tal modo la sentenza impugnata si è attenuta agli indici sintomatici elaborati quali elementi utilizzabili in via presuntiva del danno da demansionamento (cfr. cit. Cass. S.U. n. 6572/06), sicchè non merita le censure che le sono state mosse.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avvocati Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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