Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16832 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19701/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Finhabitat s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Murdolo

Giuseppe, giusta procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 149,

presso lo studio dell’Avv. Spalma Alessio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 20/18/2013, depositata il 25 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio

2020 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Finhabitat s.r.l., per l’anno 2007, rilevando che la sopravvenienza passiva per Euro 8.390.878,47, non poteva essere imputata all’anno 2005, ma nel 1998, sì che le perdite non potevano essere utilizzate per i cinque anni successivi al 2005, ma solo negli anni precedenti. Si accertava, quindi, per il 2007, una maggiore imposta Ires di Euro 258.888,00, In particolare, si accertava che la società aveva stipulato un mutuo fondiario con il Credito fondiario Cariplo nel 1983 con una apertura di credito per lire 4.200.000.000, garantito da ipoteca su immobili della Immobiliare Milga s.r.l., terzo datore di ipoteca, che la società era stata dichiarata fallita il 16-11-1987, con chiusura del fallimento il 5-7-1995, in quanto il socio C.G., amministratore, aveva provveduto al pagamenti dei creditori ammessi al passivo. Tuttavia, la Cariplo, godendo del beneficio processuale, quale Fondiario, e potendo proseguire i processi esecutivi pendenti anche in costanza di fallimento, con eventuale apprensione delle somme ricavate dalla vendita dei beni, non aveva presentato domanda di ammissione al passivo per il credito relativo all’apertura di credito. Il socio Colombelli, quindi, aveva avviato una trattativa con la Cariplo proponendo il pagamento di lire 14.000.000.000. La Cariplo accettava la proposta transattiva con lettera del 10-7-1998, determinando le condizioni di pagamento, che doveva avvenire in sei rate semestrali, precisando che non si trattava di una novazione e che, in caso di mancato pagamento delle rate, l’accordo sarebbe stato risolto, con possibilità di agire nei confronti della società per il recupero del credito nella sua interezza. Solo in data 28-7-2005 la Banca Intesa, subentrata alla Cariplo s.p.a., aveva rilasciato la dichiarazione attestante il pagamento della somma di 8.390.878,47. Lo stesso anno il Colombelli chiedeva alla società il rimborso delle somme versate alla banca. La società accoglieva la richiesta e contabilizzava una sopravvenienza passiva del medesimo importo, determinandosi una perdita di Euro 6.906.312,00 che era stata poi utilizzata in deduzione degli utili negli anni successivi (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010). Per l’Agenzia delle entrate, invece, il debito era certo già dal 1998, sicchè, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, la perdita doveva esplicare i suoi effetti a decorrere dal 1998, per i cinque successivi, ma non a partire dal 2005, per il quinquennio 2005/2010. Veniva, quindi, recuperata a tassazione per l’anno 2005 tale sopravvenienza.

2.La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (76/7/2011), che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate. Il giudice di appello rilevava che il Colombelli si era accollato il debito della società nel 1998, ma solo nel 2005, a seguito del pagamento integrale del debito, la società aveva riconosciuto la legittimità della richiesta avanzata dal Colombelli con Delib. assembleare del 9 settembre 2005, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato. La liberatoria era stata rilasciata dalla Banca solo al momento del pagamento dell’ultima rata, con l’avvenuto integrale pagamento del debito. Pertanto, ai sensi del del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, la somma richiesta era stata correttamente contabilizzata tra i costi di competenza del 2005, quando vi era stato il pagamento integrale del debito.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4.Resiste con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e degli artt. 1203 e 1273 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il costo in oggetto doveva essere imputato all’anno di imposta 1998, e non nel 2005. Il socio Colombelli si era accollato i debiti della Finhabitat per la somma di lire 14.000.000,00 e la Cariplo aveva accettato la transazione con lettera del 10-71998, senza alcuna liberazione della società debitrice Finhabitat. In data 28-72005 la Banca Intesa s.p.a., subentrata alla Cariplo s.l.a., aveva solo rilasciato l’attestazione di avvenuto pagamento integrale del debito della società, oggetto della transazione con il Colombelli. La certezza del debito era, però, lampante sin dal 1998, quando la Banca ha accettato la proposta transattiva. Non è condivisibile l’assunto che l’accollo da parte del Colombelli abbia differito la certezza e la determinabilità del debito sino alla data del pagamento integrale da parte del socio. La circostanza che il socio si sia accollato un debito altrui, non consente di spostare la competenza del debito, che era già certo e determinabile. Il Colombelli è divenuto un obbligato in solido per un debito già certo e determinabile. Si è verificato solo un trasferimento del credito, ai sensi dell’art. 1203 c.c., dalla banca al socio, con possibilità per quest’ultimo di agire in surrogazione. Con il pagamento di ciascuna rata da parte del Colombelli, questi acquisiva, in automatico, un corrispondente credito nei confronti della società.

1.1.Tale motivo è fondato.

Invero, in realtà il Colombelli, quale socio e liquidatore, della Finhabitat, ha assunto su di sè, in proprio, l’obbligazione a carico della società. Non vi è stato alcun rapporto contrattuale tra il socio e la società, ma l’accordo è stato stipulato nel 1998 tra la banca creditrice ed il terzo Colombelli; sicchè non vi è stato alcun accollo del debito ai sensi dell’art. 1273 c.c..

Non vi è alcuna contestazione sul fatto che l’accordo è stato concluso nel 1998 tra il Colombelli e la Banca, con la individuazione anche dei termini di pagamento, fissati in sei rate semestrali, quindi, con una durata triennale della esecuzione della prestazione.

1.2.11 giudice di appello ha rigettato il gravame proposto dalla Agenzia delle entrate evidenziando che il Colombelli avesse assunto il ruolo di “effettivo garante” o, comunque, avesse provveduto al pagamento ai sensi dell’art. 1180 c.c..

1.3.In realtà, il giudice di appello si discosta dai principi di diritto affermati da questa Corte. Invero, si è affermato che l’espromissione è il contratto fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l’obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell’obbligazione altrui mediante un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato (Cass., sez. L., n. 2932 del 16 febbraio 2004; Cass., sez. 2, 7 dicembre 2012, n. 22166).

Inoltre, il giudice di appello ha ignorato il principio per cui il patto con cui un soggetto s’impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un’obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione (Cass., 26 novembre 2009, n. 24891).

Inoltre, nel contratto di espromissione, l’impegno dell’espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest’ultimo (Cass., sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8622).

L’accordo del 1998, quindi, intercorso tra il terzo (Colombelli) e la Banca (creditrice) non può essere qualificato nè come accollo (che prevede l’accordo tra il terzo ed il debitore) nè come fideiussione, nè come mero adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c. (che si limita al pagamento ma non assume su di sè l’obbligazione altrui).

Invero, l’espromissione è il negozio mediante il quale un terzo (espromittente) assume nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (esprimesso) senza delega di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1272 c.c. comma 1.

L’espromittente, infatti, prende l’iniziativa obbligandosi nei confronti del creditore, non come delegato del debitore, ma come autonomo interventore. Ciò che rileva è che il terzo assuma l’obbligazione senza esternare al creditore la qualità di incaricato del debitore.

La differenza con l’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c. consiste nel fatto che questo provvede senz’altro a pagare il debito altrui, pur non essendovi obbligato, mentre l’espromittente promette che provvederà lui al pagamento del debito, assumendone l’obbligo. La stessa controricorrente ha ammesso che “il geom. Colombelli…aveva formulato la proposta di pagamento in nome proprio e si era obbligato direttamente a far fronte al credito della banca, con la precisa intenzione e la piena consapevolezza dei adempiere u debito altrui”). Del resto, nella lettera della Banca del 28-7-2005, il cui contenuto è stato trascritto interamente nel ricorso, si legge che “la scrivente Intesa Gestione Crediti spa…conferma che le obbligazioni da Ella assunte in virtù delle lettere del 10-7-1998 e 24-11-2004 risultano adempiute”.

Naturalmente, il debitore originario, cioè l’espromesso, diviene condebitore solidale unitamente all’espromittente, pure se in posizione di sussidiaria rispetto a quest’ultimo. Pertanto, il creditore non può rivolgersi all’espromesso senza avere prima richiesto inutilmente l’adempimento all’espromittente. L’espromissione cumulativa, dunque, in cui non è prevista la liberazione dell’espromesso, dà luogo ad un vincolo di solidarietà passiva, sicchè a seguito del pagamento, l’espromittente potrà avvalersi della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3.

E’ pacifico nella specie che nell’accordo tra il socio e la banca non sia stata prevista la liberazione della società espromessa, in assenza di una dichiarazione espressa dell’espromissario in tal senso.

Trattandosi di obbligazione solidale, al precedente debitore (la società) se ne è aggiunto un altro (o socio Colombelli), sicchè non v’è stata alcuna estinzione per novazione della precedente obbligazione, ma soltanto una maggiore garanzia del credito, dovuta all’aggiunta di un nuovo debitore al precedente, restando immutata l’obbligazione originaria.

1.4.Va evidenziato, infatti, che l’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio – sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all’azione e all’eccezione – può essere operata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione, nell’esercizio dell’istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata (Cass., sez. 1, 28 ottobre 2019, n. 27542, proprio in relazione ad una fattispecie in cui questa Corte ha qualificato l’accordo come espromissione e non già come accollo con effetti liberatori per il fallimento accollato, come ritenuto erroneamente dalla Corte di appello senza considerare la mancata adesione del fallimento al patto; Cass., sez. 2, 14865/2000; Cass., sez.1, n. 9143 del 2007).

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, “in subordine” lamenta la “omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “, in quanto le affermazioni del giudice di appello sono prive di adeguata motivazione.

2.1.Tale motivo è inammissibile, in quanto la sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 25-1-2013, sicchè la censura sulla motivazione doveva essere articolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze depositate a decorrere dall’11-9-2012.

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54)”, in quanto la Commissione regionale non ha esaminato il fatto decisivo, costituito dalla individuazione dell’esercizio di competenza cui imputare il costo all’origine della perdita, utilizzata negli esercizi successivi per compensare gli utili conseguiti dalla società.

3.1. Tale motivo è assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4.Decidendo sul ricorso ed in applicazione dei richiamati principi di diritto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

6. Le spese dei giudizi delle fasi di merito vanno interamente compensati tra le parti per la peculiarità della controversia, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna la società a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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