Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16831 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/01/2008; 514/07 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’8.03.2007, C.E.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6. “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 5.12.2007 – 17.01.2008, l’adita Corte di appello, condannava L’Amministrazione a pagare all’istante della somma di Euro 6.916,66, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonche’ le spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 101,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e distratte in favore del difensore antistatario. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la C. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo da lei con altre parti introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 30.09.1997, ed alla data di inizio per presente giudizio ancora pendente in primo grado, dopo circa 9 anni e 5 mesi;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo poteva essere fissata in anni 2 e mesi 6;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in circa 6 anni ed 11 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo, avuto riguardo all’entita’ della posta in gioco, al comportamento della ricorrente, che non risultava avere presentato l’istanza di prelievo, senza riconoscere il chiesto bonus.

Avverso questo decreto la C. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 26.11.2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 30.12.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le istanze che il Pg ha formulato all’udienza pubblica, in parte inerenti a questioni anche d’incostituzionalita’ (cfr., tra le altre, Cass. 200801354), gia’ affrontate e risolte da questa Corte, con univoco condiviso indirizzo, ed in parte relative a temi di politica legislativa, estranei all’ambito decisorio.

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso la C. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 5) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume esserle dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei 113 mesi di durata del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 6 a 12) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito. Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Infondate risultano le censure afferenti l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale.

Nel caso in disamina, infatti, la Corte di merito quale indennizzo per il sofferto danno morale, ha ineccepibilmente liquidato in via equitativa, l’importo complessivo di Euro 6.916,66 per circa 6 anni ed 11 mesi d’incongruo ritardo, senza maggiorazioni, dal momento che:

– ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara tecnica di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568;

200608714; 200723844);

– ha legittimamente determinato in via equitativa, l’importo di circa Euro 1.000,00 ad anno di incongruo ritardo, senza maggiorazioni, determinazione che si rivela in linea con i parametri di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00, posto anche che l’aderenza al parametro minimo appare congruamente argomentata con riferimento alle peculiarita’ del caso (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilita’ con bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone la particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie in effetti non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

Fondato e’, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito. Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204;

200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello. Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben puo’ procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c, alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attivita’ necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalita’ anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso della C., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1,140,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al relativo pagamento in favore della ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3, le spese del giudizio di legittimita’ e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 300,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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