Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16831 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22209-2012 proposto da:

LOGIMAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LOGIMAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 10852/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Logimar srl ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/52/12 del 4 maggio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo sebbene per il minor valore di Euro 2.009.293,23 rispetto all’accertato di Euro 2.835.315,00 – l’avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale notificatole in relazione ad atto 10 aprile 2008; atto con il quale essa aveva acquistato, al prezzo dichiarato di Euro 1.189.120,00, un terreno edificabile in (OMISSIS) (CE).

L’agenzia delle entrate ha depositato controricorso, nonchè ricorso incidentale tardivo con unico motivo.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale Logimar srl deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale fondato il proprio convincimento valutativo su prove diverse da quelle fornite dalle parti e, segnatamente, sulla base di due atti di compravendita riportati nella perizia di parte stipulati nel luglio 2005.

Con il secondo motivo di ricorso Logimar deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “omesso esame” circa un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella eccezione di carenza di motivazione dell’atto impositivo (aspetto sul quale la Commissione Tributaria Regionale aveva reso una motivazione apodittica e soltanto apparente).

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51. Per essersi la Commissione Tributaria Regionale basata, nella determinazione del valore del terreno, su un solo atto comparativo di compravendita, avente per giunta ad oggetto un terreno non similare a quello dedotto nel presente giudizio.

p. 2.2 Con l’unico motivo di ricorso incidentale tardivo l’agenzia delle entrate lamenta, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7, 8, e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente respinto il motivo di appello incidentale dell’ufficio in relazione alla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente, in quanto notificato non tramite Poste Italiane, ma a mezzo di agenzia privata di recapito.

p. 3. Il processo è stato fissato sul ruolo odierno – dopo essere stato sospeso, D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, con ordinanza 22 novembre 2017, e quindi rinviato a nuovo ruolo, per mancata prova in atti dell’avvenuta definizione della lite con ordinanza 20 novembre 2019.

In data (OMISSIS) è stata depositata dalla società nota di deposito contenente una memoria con contestuale richiesta di cessata materia del contendere per avvenuta definizione.

Sussistono i presupposti per l’estinzione del processo D.L. n. 50 del 17, ex art. 11 commi 8 e 10, conv. in L. n. 96 del 2017, secondo cui: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. (…) 10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nel caso di specie non risulta essere stato notificato dall’amministrazione finanziaria diniego alla definizione, nè istanza di trattazione in regime di sospensione.

Le spese vengono compensate ex lege.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito in L. n. 96 del 2017;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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